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RISOLUZIONE IN SENATO

Clonazione animale, chiarire esclusioni per eventi sportivi

Clonazione animale, chiarire esclusioni per eventi sportivi
La Commissione Agricoltura del Senato si è epressa favorevolmente, ma con osservazioni, sulle proposte UE in materia di clonazione animale.
Si tratta di due proposte di  direttiva: una relativa alla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli; l'altra relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. Entrambe le proposte prendono le mosse dal parere contrario reso dall' EFSA fin dal 2008.
La proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali; lla proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione sul mercato dei suddetti prodotti.

Entro cinque anni dalla data di trasposizione delle direttive, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse, e la Commissione presenterà una relazione in merito, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, dell'evoluzione della situazione internazionale, e dei cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali.
Ad oggi, se da un lato gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare, i settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali.

La Commissione si è soffermata in particolare sull' articolo 2 dell'Atto comunitario n. 892, che  definisce  animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli" quelli allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli, escludendo espressamente gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali.
Su questa esclusione la Commissione, nella risoluzione approvata il 12 febbraio, ha avanzato due osservazioni:
- non appare sufficientemente motivata la mancata considerazione nell'ambito dei divieti provvisori del materiale riproduttivo proveniente da cloni, al fine di "preservare la competitività degli agricoltori dell'Unione";
- occorre chiarire le motivazioni dell'esclusione dall'ambito di applicazione della proposta degli animali allevati e fatti riprodurre per eventi sportivi e culturali. Infatti, ove il riferimento riguardasse i cavalli utilizzati per le corse o per l'equitazione, il consentire tecniche di clonazione farebbe venire a mancare la selezione delle razze, compromettendo i profili di interesse agricolo alla materia. Inoltre, si eliminerebbe l'interesse dello scommettitore, qualora a una gara partecipassero animali geneticamente identici. Se con il termine "eventi culturali" si intendesse, poi, fare riferimento agli animali da compagnia, varrebbero eguali considerazioni, poiché come per gli equidi il ricorso alla clonazione condurrebbe a escludere l'esercizio di un'attività zootecnica, in favore di una mera attività commerciale.