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RC professionale, prevenire i conflitti e la malpractice 'presunta'

RC professionale, prevenire i conflitti e la malpractice 'presunta'
In Commissione Affari sociali arriva il parere delle Regioni. Consenso informato e cartelle cliniche per contrastare la scarsa empatia fra professionisti e cittadini.
Nel documento - depositato ieri per conto delle Regioni da Carlo Lusenti, assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna - si  mette l'accento sulla responsabilità medico-sanitaria nel SSN: "Quando il servizio sanitario fallisce e il cittadino subisce dei danni, occorre garantire un risarcimento in tempi contenuti che consideri l'entità del danno stesso, ma che tenga anche conto che in medicina alcuni errori sono inevitabili".

Ma le Regioni – ha dichiarato Lusenti - chiedono al Parlamento di continuare il lavoro per una definizione più puntuale delle responsabilità professionali in ambito sanitario", attraverso  una analisi del rapporto medico-utente che investe tutte le professioni sanitarie, sia di strutture pubbliche che private.

Lea e diritti del sistema. «E' da questo principio che si deve partire, andando anche al di là della parte meramente risarcitoria. Sotto questo profilo occorre considerare anche altri aspetti come quello del "danno reputazionale", peraltro difficilmente quantificabile, che può colpire ad esempio un medico e, in generale, un clima in cui gli operatori sanitari non si sentono più sicuri nel loro lavoro», ha spiegato ancora Lusenti.

Ritardo legislativo - La seconda questione toccata da Lusenti è relativa al ritardo legislativo relativamente al tema delle responsabilità delle professioni sanitarie. «Non esiste ancora un obbligo di assicurare le responsabilità civile nelle Asl. Le Regioni – ha detto - giudicano positivamente le proposte all'attenzione del Parlamento, ma resta il fatto che ancora non si è arrivati ad una legge».

Trasparenza ed equità-  «Non ci sono osservatori regionali- si legge nel documento-  mancano un omogeneo sistema di presa in carico e un impianto sistematico e procedurale nella relazioni con le diverse Istituzioni, fra cui la magistratura».Le Regioni si dicono "disponibili ad un lavoro congiunto per coniugare al meglio iniziative legislative proprie delle Regioni con le proposte di legge al vaglio del Parlamento".

Sfiducia dei cittadini- Il documento svolge alcune considerazioni sul rapporto fra professionisti della sanità e cittadini che interessano tutte le professioni, indipendentemente dal regime di svolgimento, pubblico o privato.Il verificarsi di eventi indesiderati connessi alle prestazioni sanitarie rappresenta un fenomeno rilevante e determina molteplici conseguenze, ingenera sfiducia nei cittadini, talvolta amplificata da rappresentazioni mediatiche eccessive e carenti di rigore informativo, crea disagio e demotivazione degli operatori sanitari più attenti, favorisce il contenzioso e aumenta i costi per l'acquisizione delle tutele assicurative di professionisti e strutture sanitarie.

Conflittualità e polizze- La scarsa empatia nella relazione con le persone che fruiscono dei servizi sanitari - è sempre il documento a rilevarlo- è all'origine di molti problemi che si registrano e che innescano un circolo non virtuoso che, anziché ridurre le distanze, superare le diffidenze e favorire la condivisione, accentuano e alimentano la conflittualità e sentimenti reciproci di diffidenza e di rivalsa. Fino agli anni 2000 le Compagnie di assicurazione hanno tenuto un atteggiamento improntato alla soddisfazione di buona parte delle richieste dei cittadini senza il coinvolgimento dei professionisti e delle strutture sanitarie nella gestione dei sinistri e ciò non ha sicuramente aiutato ad acquisire consapevolezza sull'importanza di una relazione empatica, anche come elemento fondamentale di qualità dell'assistenza, da fornire alla persona intesa nella sua globalità (curare il malato piuttosto che la malattia).

Presunta malpractice- In tale contesto si è generato un clima di sfiducia reciproca fra i cittadini e gli operatori sanitari, per cui i primi sono indotti a reclamare per presunta malpractice ogniqualvolta l'evoluzione della malattia o il trattamento ricevuto non corrispondano alle aspettative e i secondi a considerare i pazienti-utenti come potenziali "accusatori".

Consenso informato e cartella clinica- Si deve sviluppare la cultura della comunicazione fra professionisti e con il paziente: è molto di più del c.d. consenso informato, si tratta di un vero e proprio processo, dinamico nel tempo, assai più complesso del "sì o no" in fondo a un modulo, vale a dire una relazione fra il sanitario e il cittadino che aiuta nel processo di vera presa in carico. Dalla disamina dei casi di contenzioso, con estrema frequenza, emerge una difettosa comunicazione tra il professionista della salute e la persona destinataria delle cure e/o i suoi familiari, della non sempre corretta registrazione di tale processo nella documentazione sanitaria (in particolare nella cartella clinica), dato che è l'unico modo per dimostrare il rispetto del diritto all'autodeterminazione del/la paziente e l'esatto adempimento, specie in sede giurisdizionale civile.

Cogestione del contenzioso con la Compagnia di assicurazione- Una buona copertura dei rischi e le sinergie che ne derivano, rappresentano una prerogativa che consente un aumento della sicurezza delle cure, perché consente di ottenere una migliore collaborazione dei professionisti sui singoli casi oggetto di contenzioso e, in generale, per la segnalazione spontanea degli eventi avversi, attività tutte utili per arrivare a conoscere il fenomeno. Il coinvolgimento dei professionisti deve avvenire anche sotto forma di attività consulenziale, coinvolgendoli nella gestione dei casi di contenzioso, posto che la responsabilità professionale
sanitaria deve essere necessariamente vagliata in forma interdisciplinare e interprofessionale: il medico legale ha necessariamente bisogno del clinico specialista di branca per la valutazione, perché di fianco alla criteriologia è indispensabile anche la conoscenza approfondita della materia sulla quale verte il caso in esame e le ricerche bibliografiche, per quanto scrupolose e dettagliate non sono sufficienti: serve anche l'esercizio della pratica clinica.

Le sette proposte delle Regioni
1. le tre A: assicurazione, autorizzazione e accreditamento, con la prima che diventa condizione necessaria e imprescindibile per le altre due, soprattutto per quanto attiene ai liberi professionisti e alle strutture sanitarie private; per le strutture pubbliche, la tutela dei rischi può anche essere assolta attraverso la ritenzione e, quindi, con la gestione diretta dei sinistri (c.d. "autoassicurazione"10) in maniera integrale (per
esempio la Regione Toscana, la Liguria), parziale con assicurazione sopra una certa soglia, variabile (per esempio il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, ecc.);
2. migliorare la sicurezza delle cure: lavorando sull'appropriatezza, la tempestività e la qualità delle prestazioni erogate (cure in Aziende sicure), garantendo la trasparenza e l'assunzione di responsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale nei casi di eventi avversi legati all'attività sanitaria, siano essi dovuti a errori individuali, di sistema oppure alla c.d. alea terapeutica attraverso la messa a punto di un sistema misto, risarcitorio e indennitario, in maniera da tutelare le persone danneggiate da eventi avversi correlati all'attività sanitaria, indipendentemente dal riconoscimento o meno di una responsabilità individuabile, tutelando al contempo strutture e operatori e salvaguardando il rapporto di fiducia nei confronti del SSN;
3. obbligo delle strutture sanitarie private di avere una tutela assicurativa adeguata per massimale e postuma, per le strutture pubbliche di garantire – in proprio e/o attraverso una copertura assicurativa – la tutela degli eventi avversi;
4. creazione di un fondo per i grandissimi rischi e per le insolvenze, in modo da garantire la tutela delle persone danneggiate da attività sanitaria, introducendo il concetto della responsabilità oggettiva del SSN;
5. messa a punto di tabelle univoche per la valutazione del danno da attività sanitaria, allo scopo di uniformare i risarcimenti sul territorio nazionale, da zero a cento punti percentuali di danno biologico permanente e temporaneo, compreso il danno da morte;
6. contemplare una fattispecie di reato autonoma in ambito penale, differenziando la responsabilità professionale sanitaria dalla responsabilità colposa in generale (lesioni personali colpose e omicidio colposo di cui agli artt. 590 e 589 c.p. rispettivamente);
7. considerare nell'impianto anche l'HTA (Health Technology Assessment), nel suo approccio multidimensionale e multidisciplinare rispetto all'analisi delle implicazioni cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali delle tecnologie, attraverso Autoassicurazione è un termine improprio da utilizzare per Regioni e Province Autonome che non sono imprese for profit, bensì pubbliche amministrazioni.

pdfRC_PROFESSIONALE_IN_SANITA__DOCUMENTO_DELLA_CONFERENZA_DELLE_REGIONI.pdf64.68 KB