• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31290
SEMPLIFICAZIONI

Filiera corta e vendita diretta in azienda zootecnica

Filiera corta e vendita diretta in azienda zootecnica
Il Decreto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"prevede la possibilità di vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Ampliata la nozione di imprenditore agricolo.
La disposizione è prevista all'articolo 27 (Esercizio dell'attività di vendita diretta) e interviene sul decreto legislativo 228/2001 prevedendo che l'obbligo di comunicazione al comune per la vendita diretta dei prodotti agricoli "non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa". La comunicazione non è più richiesta nel caso di vendita esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda o in altre aree private.

Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti dell'azienda purché siano osservate le disposizioni in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta rappresenta per l'agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, considerato che i prezzi dei prodotti agricoli subiscono un consistente rincaro lungo la filiera che vede i produttori interagire con la grande distribuzione fino ad arrivare al consumatore finale. I diversi passaggi determinano un forte aumento dei prezzi senza che il produttore iniziale ne benefici in alcun modo.

Per questi motivi da tempo sono sorte numerose iniziative collettive di vendite gestite direttamente dai produttori agricoli fino a quando con il decreto legislativo n. 228/2001 non si è ampliata  la nozione di imprenditore agricolo, sostituendo l'originario articolo 2135 del codice civile; attualmente, quindi, si considerano connesse con l'attività di imprenditore agricolo "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Il Decreto-semplificazioni, approvato dalla Camera,  è all'esame del Senato per la conversione in legge.


La XIII Commissione Agricoltura sta esaminando quattro proposte di legge in materia di prodotti agricoli provenienti dalla filiera corta (A.A.C.C. 1481, 2876, 3022 e 4544) e che nella seduta del 14 febbraio è stato deliberato di nominare un Comitato ristretto ai fini della predisposizione di un testo unificato delle stesse. Le proposte in esame intendono promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da filiera corta, prevedendo, tra l'altro, che negli appalti pubblici sia previsto come criterio preferenziale l'utilizzo di tali prodotti, la riserva di specifiche aree nei mercati e all'interno delle strutture commerciali nonché l'istituzione del marchio "Chilometro zero".