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RANDAGISMO, RIPRENDE L’ITER DEL TESTO BASE

RANDAGISMO, RIPRENDE L’ITER DEL TESTO BASE
E' tornato oggi all'ordine del giorni della Commissione Affari Sociali l'esame del testo unificato di riforma della Legge 281. L'esame degli emendamenti riprende dall'articolo 13. Soppresso il riconoscimento del cane libero accudito. Confisca amministrativa del cane di comprovata pericolosità se il proprietario non frequenta i corsi. Requisiti strutturali e gestionali dei rifugi con decreto del Ministro della Salute d'intesa con la Stato-Regioni.

E' tornato oggi all'ordine del giorni della Commissione Affari Sociali l'esame del testo unificato di riforma della Legge 281. L'esame degli emendamenti riprenderà oggi dall'articolo 13. I precendti sono stati emendati alla presenza del Sottosegretario Francesca Martini.

Valutazione del rischio comportamentale. Nelle ultime sedute è stato emendato l'articolo 9 ((Valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale) con l'aggiunta della previsione che il proprietario di un cane di comprovata pericolosità è tenuto a seguire corsi di formazione e a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dall'animale. Possibilità per il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, di adottare un provvedimento di confisca amministrativa.

Inoltre, il sindaco, "qualora il proprietario o detentore di un cane di comprovata pericolosità ai sensi del comma 3 non partecipi ai corsi di cui al comma 9 o, pur avendo partecipato a tali corsi, non rispetti le prescrizioni impartite dal servizio veterinario pubblico, provvede alla confisca amministrativa del cane. Il cane confiscato è mantenuto nei canili sanitari o in rifugi, è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, se il servizio veterinario pubblico ne dichiara cessata la pericolosità, può essere ceduto in adozione".

Canili e gattili sanitari (Art. 10). Specificati i responsabili di queste strutture: "i servizi veterinari pubblici, responsabili dei canili e gattili sanitari". Ridotti da 40 a 30 i giorni in cui gli animali devono rimanere nei canili e gattili sanitari prima di essere trasferiti nei rifugi. Ridotto da 30 a 20 giorni il termine dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, per la possibile adozione.

Requisiti dei rifugi. Modificato l'articolo sui rifugi (articolo 11). L'emendamento approvato stabilisce che il ministro della salute adotti un decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per stabilire "i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di spazio calpestabile adeguato alla propria taglia, di cui almeno il trenta per cento coperto. I rifugi non possono ospitare più di duecento animali contemporaneamente". Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'approvazione della Legge.

Cane libero accudito. Soppresso l'articolo 12 (Cane libero accudito). L'articolo prevedeva che il Comune, sentito il Servizio veterinario, riconoscesse come cane libero accudito il cane nei cui confronti non sia stato emesso un certificato di comprovata pericolosità, per affidarlo affida alle associazioni protezioniste. Requisiti del cane libero accudito avrebbero dovuto essere la sterilizzazione, la microchippatura e registrazione in anagrafe canina e medaglietta di riconoscimento. Per le cure e le vaccinazioni, il Comune si sarebbe affidato ai veterinari pubblici o privati accreditati. Mantenimento, cure e igiene erano a carico delle associazioni affidatarie.

L'esame degli emendamenti al testo base riprenderà dall'articolo 13.