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CONSIGLIO DI STATO

Tariffe intramoenia: legittimo che siano più care dei privati

Tariffe intramoenia: legittimo che siano più care dei privati
Non c'è lesione della concorrenza se l'aumento delle prestazioni intramoenia  le rende sensibilmente più care di quelle dei privati. L'aumento delle tariffe delle prestazioni professionali dei medici in regime di intramoenia è legittimo e le Organizzazioni sindacali mediche non sono legittimate ad intervenire nell'impugnativa. Lo rende noto l'ufficio legislativo della Fnomceo.

Il provvedimento impugnato è la delibera di Giunta regionale n. 3 del 9.1.2012, con cui la Regione Umbria ha stabilito, tra le altre misure, di assoggettare ad un aumento del 29% la tariffa professionale per ogni singola prestazione resa dai medici in regime intramoenia, quale "misura di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", in alternativa al ticket. I ricorrenti, medici e sigle sindacali, lamentavano  che  la delibera  avrebbe così imposto un ticket aggiuntivo, non previsto dalla norma statale, sulla libera professione intramoenia, in pregiudizio dei medici che svolgono l'attività intramuraria rispetto ai medici esercenti in privato, in violazione di norme costituzionali. Secondo i ricorrenti le misure adottate ledono i loro interessi in quanto aggravano il costo finale delle prestazioni libero-professionali erogate in regime di intramoenia rendendole sensibilmente meno accessibili e introducendo gravi effetti distorsivi sul piano della concorrenza nel rapporto tra prestazioni libero-professionali, tant'è che si sarebbero registrate notevoli contrazioni nel volume delle prestazioni.

Il TAR ha accolto i ricorsi, dopo aver rigettato le eccezioni delle Amministrazioni intimate sul difetto di giurisdizione e sull'inammissibilità dei gravami per asserito difetto di legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire. Il TAR ha affermato che le misure introdotte hanno natura tributaria o para-tributaria ed avrebbero dovuto essere introdotte mediante legge dello Stato. Il TAR ha ritenuto, pertanto, sussistente "l'interesse degli istanti a ripristinare il confronto concorrenziale con i medici che prestano la propria opera privatamente, confronto mutilato dall'introduzione del contestato prelievo coattivo nella misura del 29 % del costo di ogni singola prestazione" .

Il Consiglio di Stato ha invece rilevato che " i ricorsi proposti dalle Associazioni sindacali non sono ammissibili, perché il provvedimento impugnato introduce misure atte ad incidere sul valore della prestazione di una categoria di medici, quelli che prestano attività intramoenia e, pertanto, coinvolgono interessi di una sola parte di iscritti, potenzialmente anche in conflitto con la restante parte dei medici libero professionisti rappresentati. Né è sostenibile che la distorsione della concorrenza che deriverebbe dalla misura introdotta legittima la proposizione del ricorso in favore dell'intera categoria professionale medica rappresentata, essendo tale "lesività", oltre che del tutto ipotetica e indimostrata, eccessivamente fumosa e generica" (sentenza nr. 474/14).

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