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RESPONSABILITA PROFESSIONALE

Colpa lieve depenalizzata: prime sentenze dopo il Dl Balduzzi

Colpa lieve depenalizzata: prime sentenze dopo il Dl Balduzzi
Orientamento nuovo della giurisprudenza. Applicato il DL Balduzzi: niente condanna penale per l'équipe chiururgica che ha seguito le linee guida. Assolti dall'accusa di lesioni personali colpose. I componenti dell'equipe chirurgica che dopo l'intervento lasciarono una lama del bisturi nell'addome del paziente non saranno penalmente condannati.
Il Tribunale di Matera ha così applicato il DL Balduzzi

La norma introdotta dall'ex Ministro della Salute del Governo Monti (articolo 3 comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189) ha infatti disposto: «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Al giudice, allora, non resta che applicare la novella, anche se successiva al fatto contestato: opera infatti il principio del favor rei.

Resta ferma la responsabilità civile- Resta a carico dei camici bianchi un profilo di colpa riguardante la mancata osservanza delle regola di perizia che imponeva di controllare anche l'integrità dei bisturi utilizzati per l'intervento chirurgico. Ma la colpa è giudicata grave e ai medici non resta che affrontare la causa civile.  Resta ferma la responsabilità civile ex articolo 2043 Cc. È quanto emerge dalla sentenza 276/13, pubblicata dal tribunale di Matera (giudice Angelo Onorati).

Le buone prassi- I medici in sala operatoria rispettino il nucleo essenziale delle best practice da adottare in interventi del genere (dettate peraltro dopo il fatto per cui si procede con raccomandazione del ministero della Salute risalente al 2008): i sanitari, infatti, hanno contato garze, bisturi e l'altro materiale chirurgico prima e dopo l'intervento per verificare di non aver lasciato niente nell'organismo dell'ammalato, come talvolta può succede nelle fasi più concitate in camera operatoria. Il punto è che durante gli interventi di incisione le lame dei bisturi sono soggette a rapida usura e devono essere sostituite in continuazione: ecco perché una di esse è rimasta nell'addome del paziente, ma per fortuna tra la cute e il muscolo e all'esterno del peritoneo e quindi è stato più facile riparare.

La colpa lieve - Il fatto non rientra più nella responsabilità penale. Il sanitario che si macchia di una colpa lieve laddove ha rispettato le linee guida della professione rispetto all'intervento da eseguire. Non è quindi 'grave' la condotta addebitata ai medici: la lama si rivela intrappolata in una zona superficiale della pancia e dunque non molto pericolosa.

La massima:
Deve ricordarsi che l'articolo 3 comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189 ha disposto: «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». Ne consegue che devono essere assolti dal reato di lesioni personali colpose sul paziente i componenti dell'equipe chirurgica che risultano avere osservato le linee guida relativa all'operazione, residuando a loro carico un profilo di colpa riguardante la mancata osservanza delle regola di perizia che imponeva di controllare anche l'integrità dei bisturi utilizzati per l'intervento chirurgico, ivi comprese le relative lame, colpa che può essere considerata di grado lieve, laddove la dimenticanza all'interno del sito chirurgico avvenne in una zona non molto pericolosa, dovendosi inoltre ritenere la novella di cui al cd. "decreto Balduzzi" applicabile al fatto oggetto del processo, sebbene commesso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in base al principio di favor rei nella successione delle leggi penali nel tempo previsto dall'articolo 2 Cp. (fonte: cassazione.net)