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CORTE COSTITUZIONALE

I dirigenti delle Asl possono restare fino a 70 anni

I dirigenti delle Asl possono restare fino a 70 anni
Per raggiungere i requisiti minimi che danno diritto a ricevere il trattamento pensionistico, i medici dipendenti possono restare in servizio fino a settant'anni.

Lo ha stabilito la sentenza numero 33 del 6 febbraio della Corte Costituzionale, depositata il 6 marzo. Si risolve così il problema sollevato circa tre anni fa da un medico ligure che, messo a riposo dall'azienda sanitaria locale presso cui prestava servizio, aveva chiesto di proseguire l'attività lavorativa fino a settant'anni, per maturare il diritto all'assegno di vecchiaia.

L'Asl si era opposta e ne era nata una controversia legale il cui iter era approdato alla Corte Costituzionale, che ha stabilito la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno laddove, al compimento del sessantacinquesimo, non fosse stata ancora raggiunta l'anzianità contributiva necessaria per il minimo della pensione.

Le norme impugnate: Art. 15 nonies del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503.

Oggetto del contenzioso: Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione del limite massimo per il collocamento a riposo, al compimento del sessantasettesimo anno di età - Possibilità di permanere in servizio, a domanda, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo anno di età e di non dare luogo ad un aumento del numero di dirigenti.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.