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Il cane è un diritto soggettivo dell'anziano

Il cane è un diritto soggettivo dell'anziano
E' un diritto costituzionale quello dell'anziano in casa di riposo che chiede di poter vedere il suo cane. Un diritto che obbedisce al principio comunitario sancito con una massima. Un decreto del Tribunale di Varese segna un nuovo orientamento giurisprudenziale. La struttura deve garantire la visita anche se non prevede in via generale l'accesso di animali.

Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto tra l'anziano e l'animale.

Con questa massima, il 7 dicembre, il Tribunale di Varese ha dato ragione ad un'anziana che, ricoverata in una struttura residenziale e assistenziale che non ammette la presenza di animali, chiedeva di poter ricevere la "visita" del suo cane. Il gestore della struttura dovrà dunque consentire che un ausiliario nominato dal giudice tutelare, garantisca le "visite" dell'animale, a spese dell'assistita. Prima di lasciare casa e trasferirsi nella pensione, la signora- non più autosufficiente- aveva affidato il cane alle cure di una conoscente di fiducia, alla quale il Tribunale ha accordato il permesso di accesso con Fido.

Le conclusioni del Giudice

"Va affermato che, nell'attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. Si pensi che, nel caso di specie, la beneficiaria - mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata - non ha pensato, per sé stessa, come prima cosa, al suo patrimonio (es. gli immobili lasciati fuori dalla Residenza), bensì al suo cane, rimasto (in assenza anche di parenti) unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia.

"La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell'anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona".