Se così non fosse, sarebbe "ciecamente penalizzante, soprattutto per la maggior parte dei casi proprietari di animali non cavalcabili o impiegati solo per passeggiate".
Non si spegne l'eco della sentenza n. 6/12/12 della C.T. astigiana, che ha per la prima volta stabilito che un contribuente in possesso di due semplici cavalli da passeggiata non è tenuto, come invece sarebbe stato rilevato dai precedenti controlli dell'Agenzia delle Entrate, a dichiarare una maggiore capacità contributiva legata alla gestione degli animali . I Giudici, osserva l'Assessore Sacchetto, " hanno constatato la reale e concreta differenza tra l'attività (e i costi) di mantenimento di equini destinati alle competizioni sportive -animali di alto valore e necessitanti di trattamento specializzato- dai cavalli considerati da passeggiata o affezione, con costi di cura estremamente limitati".
L'interpretazione dei giudici - conclude "ha stabilito come i coefficienti ministeriali alla base del redditometro facciano riferimento ai cosiddetti "cavalli da equitazione", dunque destinati all'attività sportiva, costosi nel mantenimento, trasporto e addestramento".
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