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DECISIONE DI ESECUZIONE UE

PSA, proroga fino all'applicazione della Animal Health Law

PSA, proroga fino all'applicazione della Animal Health Law
Le misure previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE si applicheranno fino al 21 aprile 2021, data di applicazione del Reg. 2016/429.


Data la situazione epidemiologica della Peste suina africana (Psa) nell'Unione e nei Paesi Terzi vicini,  la decisione di esecuzione 2014/709/UE viene prorogata fino al 21 aprile 2021. L'ha deciso la Commissione Europea, tenendo anche conto degli sforzi necessari per combattere la malattia, evitando di imporre inutili restrizioni agli scambi. Il provvedimento è dell'11 aprile e contiene nuove disposizioni anche riguardo ai test di identificazione e alle spedizioni di partite fra territori in continuità di restrizione.

Nel disporre la proroga, la Commissione ha tenuto conto della data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 ( cd Animal Health Law)  che è appunto il 21 aprile 2021. Sarà allora che troveranno applicazione le nuove regole di intervento sulle malattie animali.

La decisione di esecuzione 2014/709/UE stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana; prevede il divieto di spedizione dalle zone elencate e stabilisce  norme volte a prevenire la propagazione della malattia, in particolare a livello dell'Unione. Solo a precise condizioni, la Commissione ammette deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da alcune zone elencate.
Per la Commissione è importante garantire la continuità delle misure contro la peste suina africana a livello dell'Unione vista l'epidemia di tale malattia in atto. Eventuali modifiche devono tenere conto dell'epidemiologia e delle indicazioni previste dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, per ripristinare lo status di indenne da peste suina africana.

Test di identificazione- Inoltre, i test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana sostituisce gli esami di laboratorio attualmente prescritti dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il test (ossia il rilevamento del genoma del virus mediante la reazione a catena della polimerasi, come indicato dal laboratorio di riferimento dell'UE per la peste suina africana) è considerato dalla Commissione e dall'EFSA lo strumento più efficace per identificare tempestivamente tale malattia.

Trasporto attraverso zone soggette a restrizione- Ferme restando le disposizioni in materia di sanità animale stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE, la spedizione di suini vivi  -attraverso zone adiacenti e che formano una continuità territoriale di restrizioni - non comporta un rischio di ulteriore trasmissione del virus; in questi casi, i suini sono trasportati solo attraverso zone soggette a restrizioni, pertanto non è richiesta l'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di transito e di destinazione. Allo Stato membro di origine non vengono imposti obblighi di informazione.

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/609 della Commissione dell'11 aprile 2019
che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda l'uso del test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana, la spedizione di suini attraverso le zone elencate nell'allegato e l'applicabilità della decisione