Prima di introdurre nel proprio territorio animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue Tongue, la Spagna chiede di conoscere le condizioni sanitarie dell'Italia. Chiarimenti. La legislazione europea non prevede più l’istituzione delle zone di restrizione: lo stato sanitario di uno Stato Membro e/o di una sua zona "può essere classificato unicamente come non indenne o indenne/con programma di eradicazione approvato, indipendentemente dal/dai sierotipo/sierotipi circolanti sul territorio", pertanto "anche laddove un singolo sierotipo circoli in una zona limitata del territorio di uno Stato Membro, il medesimo Stato Membro è considerato in toto come infetto da quel sierotipo del BTV".
Il chiarimento è della Direzione Generale della Sanità Animale ai Servizi Veterinari regionali dopo le richieste della Spagna. La nota diffusa oggi dal Direttore Generale Giovanni Filippini precisa che-in caso di presenza di sierotipi circolanti sia nello Stato di partenza che in Italia - "non è richiesta alcuna condizione ad eccezione dell’assenza di sintomatologia clinica, fatto salvo ovviamente per le regioni e Province Autonome che sono indenni da BTV (P.A. di Bolzano e F.V. Giulia)". Resta inteso che laddove uno Stato Membro abbia disposto un programma di vaccinazione anche nei confronti dei sierotipi circolanti in Italia "è ovvio che l’introduzione di animali vaccinati è consentita"- puntualizza la nota.
In sintesi, ai fini dell’introduzione sul territorio italiano di animali di età superiore a 90 giorni è richiesta la vaccinazione ovvero l’esecuzione di un test PCR con esito negativo "solo nei confronti dei sierotipi di BTV circolanti negli ultimi due anni nello Sato Membro di partenza e non circolanti in Italia (oltre ovviamente alle altre condizioni relative all’uso di insettorepellenti, etc.). Lo stesso dicasi relativamente agli animali di età inferiore ai 90 giorni per quanto riguarda la vaccinazione delle madri e l’esecuzione del test PCR".
Movimentazioni nazionali - La nota conclude con una annotazione sulle movimentazioni nazionali, confermando la necessità di ricorrere al principio di massima precauzione in caso di rilevamento di sierotipo non segnalato in precedenza in un dato territorio o di un ceppo virale appartenente ad un sierotipo noto ma con aumentata virulenza. In tal caso l’Autorità competente locale e regionale è invitata ad adottare ogni misura di riduzione del rischio di diffusione al fine di contenere i danni dovuti al peggioramento della situazione epidemiologica come previsto dalla circolare prot.n. 17050 del maggio 2024.
L'invito rivolto ai Servizi Veterinari è di attenersi ad un rispetto "scrupoloso" delle condizioni previste per l’introduzione in Italia degli animali sensibili alla BT, nonché di quelle previste dagli altri Stati Membri per gli invii verso i rispettivi territori.