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CHIARIMENTI DALLA DGSAF

Stabilimenti di raccolta: riconoscimento a norma UE

Stabilimenti di raccolta: riconoscimento a norma UE
Al riconoscimento degli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta si applicano già le norme europee. In arrivo i decreti legislativi di adeguamento.

In base alla normativa europea gli stabilimenti "devono essere riconosciuti per effettuare determinate spedizioni in ambito UE di animali e materiale germinale, incluse le uova da cova".  Per tali spedizioni, "il riferimento è esclusivamente la normativa dell’Unione europea già valida e applicabile in tutti gli Stati membri".  E' dunque irrilevante la circostanza che non siano ancora stati emanati i decreti legislativi nazionali di adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law). Inoltre, l’inserimento in BDN dell’informazione inerente al riconoscimento degli stabilimenti "è possibile da diversi anni e l’adempimento dell’obbligo da parte dell’operatore previsto dal regolamento è possibile senza bisogno di ulteriori adeguamenti normativi a livello nazionale".

Lo precisa la Direzione Generale della Sanità Animale (DGSAF) riscontrando alcune richieste di chiarimenti sul riconoscimento degli stabilimenti, con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta.

Raccolta di ungulati e pollame- Necessitano del riconoscimento gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e di pollame, da cui tali animali sono mossi in un altro Stato membro o che ricevono animali da un altro Stato membro. Inoltre, i movimenti tra Stati dell’Unione europea di ungulati e di pollame possono essere effettuati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione oppure tramite passaggio in stabilimenti per le operazioni di raccolta riconosciuti, con le modalità e i tempi  previsti dalla normativa europea ( articoli 133, 134 del regolamento e regolamenti delegati (UE) 2019/2035 e 2020/688).

Stalle di sosta- Le stalle di sosta (che saranno definite "stalle di transito" nel decreto nazionale in preparazione) attualmente in possesso della sola autorizzazione ex articolo 17 del DPR 320/54 "possono effettuare esclusivamente operazioni di raccolta di ungulati da e verso stabilimenti nazionali: quindi non possono né ricevere né spedire direttamente animali in ambito UE".

Indicazioni per gli Assessorati e per gli UVAC- Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi nazionali, la Direzione Generale invita gli Assessorati a predisporre con urgenza le misure necessarie e a porre in essere, tramite i servizi veterinari localmente competenti, gli adeguati interventi per garantire che gli operatori introducano animali sul territorio di competenza e spediscano gli stessi verso gli altri paesi Ue in maniera conforme.
Gli UVAC sono invitati a verificare se gli stabilimenti registrati ai sensi del decreto legislativo 23/2021 in cui sono effettuate le operazioni di raccolta di animali introdotti direttamente da Paesi UE soddisfino la condizione del riconoscimento in questione.
Ai fini del riconoscimento, gli Assessorati e i servizi veterinari territoriali, possono rilasciare il riconoscimento ed inserirne gli estremi in BDN, una volta ricevuta la richiesta dall’operatore ed effettuate, con esito favorevole, le dovute verifiche presso lo stabilimento in questione.
 
Per i movimenti di ungulati (specie elencate nell’allegato III del regolamento) la nota ministeriale precisa che gli ungulati non siano sottoposti a più di tre operazioni di raccolta in stabilimenti specificatamente
riconosciuti; ciascuno dei capi oggetto di operazioni di raccolta è spostato nel luogo finale di destinazione in un altro Stato membro entro i 20 giorni successivi alla data di uscita dallo stabilimento di origine.
L’intervallo tra la partenza dallo stabilimento di origine e la partenza dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato di origine verso un altro Stato membro non deve essere superiore a 14 giorni per ciascun capo.

Elenchi degli stabilimenti riconosciuti- La Commissione Europea "è particolarmente attenta alla pubblicazione delle informazioni inerenti agli stabilimenti riconosciuti- conclude la nota-  pubblicazione attualmente prevista dal regolamento all’articolo 101, comma 1, per la disponibilità delle informazioni pertinenti ai movimenti degli animali ed ai loro operatori".
L’elenco degli stabilimenti riconosciuti in Italia è presente sul portale internet www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione”, sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea.  L’elenco degli stabilimenti riconosciuti dai diversi Stati è liberamente accessibile sul sito della Commissione europea.

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