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PROFESSIONI SANITARIE

Obbligo vaccinale e sospensione: circolare del Ministero

Obbligo vaccinale e sospensione: circolare del Ministero
L'Ordine professionale "prende atto" e "senza alcuna valutazione di merito" della comunicazione della Asl per inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del sanitario.

Arriva dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie il chiarimento richiesto dagli Ordini sanitari sull'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, che ha imposto l'obbligo vaccinale a tutti gli esercenti una professione sanitaria, pena la "sospensione obbligatoria dall'esercizio della professione".

La circolare ministeriale- firmata dal Direttore Generale Rossana Ugenti- chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è un "requisito per lo svolgimento della relativa attività lavorativa". In difetto, è la ASL a comunicare per iscritto all'Ordine professionale di appartenenza l'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale.

"L'attività dell'Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverossia nella comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento della ASL riportando l'annotazione relativa nell'albo".

Dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale, cui consegue l'annotazione nell'albo, "non può che discendere per il sanitario la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività sanitaria tout court".

Il sanitario "dipendente" perde il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS CoV-2. In caso di inosservanza, il datore di lavoro può adibire il sanitario ad altre mansioni che non implichino contatti personali o rischio di contagio.

La gravità dell'inosservanza "viene compiuta dal legislatore a tutela della salute pubblica" Analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere "in via automatica" la cessazione della sospensione ("cautelare") nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

La circolare - pubblicata integralmente dalla FNOVI- conclude ricordando che eventuali ricorsi alla Commissione Centrale CCEPS- ferma restando la valutazione della loro ammissibilità- "non potranno avere in ogni caso alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione ope legis dall'esercizio della professione", trattandosi di materia diversa dall'impugnazione di provvedimenti di cancellazione dall'Albo.


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Pagina aggiornata il 25 settembre 2021