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MASSIMARIO CCEPS

Nuove massime su mancanze disciplinari in veterinaria

Nuove massime su mancanze disciplinari in veterinaria
Certificazione veterinaria, prescrizione di farmaci, amputazioni e corretta condotta professionale: quattro decisioni su altrettanti casi giudicati dalla CCEPS.

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitari ha pubblicato il consueto Massimario annuale, una pubblicazione che riepiloga le decisioni assunte dalla stessa Commissione su controversie fra Medici Veterinari e Ordine di appartenenza. L'ultimo Massimario riporta decisioni riferite al 2018, con riferimento all'atto di certificazione veterinaria, l'uso in deroga di un medicinale umano invece di quello veterinario, conchectomia e condotta omissiva del professionista.
Le decisioni sono espresse in forma di massima, prescindendo dal caso singolo, per fornire un indirizzo interpretativo generale e un orientamento nel futuro comportamento sia del singolo Medico Veterinario che dell'Ordine chiamato ad esercitare i propri poteri disciplinari sull'iscritto.

Accuratezza del certificato medico veterinario -  Il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell’articolo 481 c.p. Poiché il divieto di interventi chirurgici su animali a meri fini estetici coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato, per effetto della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato, assume maggiore effetto la certificazione, che deve essere accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile.
A tal fine, anche per la sua correttezza formale, il certificato deve riportare la diagnosi a fronte della problematica riscontrata sull’animale, la tipologia di intervento praticato, oltre che tutti gli elementi probatori quali riscontri fotografici e accertamenti diagnostici atti a supportare e giustificare la scelta del veterinario. (Decisione n. 55 del 17 maggio 2018).

Formazione per la corretta prescrizione di un farmaco  -  Solo la presenza in commercio di un farmaco destinato all’uso specificamente veterinario rende illegittima la prescrizione dell’equivalente farmaco destinato ad uso umano; in tal caso, comunque, il professionista è tenuto ad una preliminare valutazione diagnostica della patologia e verifica della assenza di uno specifico medicinale veterinario autorizzato contenente il medesimo principio farmacologico (in conformità della circolare ministeriale n. 8307/2011), compito che, per essere assolto, richiede un adeguato percorso di aggiornamento professionale. (Decisione n. 53 del 17 maggio 2018)

Interventi radicali di amputazione - Nel caso in cui il veterinario non ha approntato alcun tentativo terapeutico volto a scongiurare l’intervento definitivo e radicale, se opera nella consapevolezza di non aver verificato la possibilità di risolvere le patologie dichiarate con cure meno invasive, la sua condotta costituisce violazione della disciplina deontologica allorquando pratica interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari e della coda dei cani in quanto questi sono diretti ad assecondare unicamente la volontà dei proprietari. (Decisione n. 54 del 17 maggio 2018)

Giudizio di probità professionale - Ai fini della osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro della professione di medico veterinario, nonché dell’obbligo di rispetto degli animali, rileva particolarmente il corretto svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, nell’esercizio della professione, assume valenza disciplinare la condotta colpevolmente omissiva del professionista che sia stata accertata dalla autorità pubblica in base a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica.
Tale giudizio, se concorre alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, può essere oggetto di sindacato nel procedimento innanzi la Commissione centrale solo in caso presenti vizi logico-giuridici ictu oculi rilevabili. (Decisione n. 71 del 17 maggio 2018)

Massimario 2018
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie