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CODICE ATECO 75

Nuovo DPCM, disposizioni invariate per l'attività veterinaria

Nuovo DPCM, disposizioni invariate per l'attività veterinaria
Disposizioni invariate per l'attività veterinaria libero-professionale nel nuovo DPCM in vigore da oggi fino al 3 maggio 2020.


Lo svolgimento dell'attività libero professionale veterinaria continua ad essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo elenco dei Codici Ateco (Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020) mantiene il Codice 75 (Servizi Veterinari) fra quelli che identificano le attività non interessate dalla chiusura prorogata al 3 maggio 2020.

Il Codice Ateco 75 (Servizi Veterinari)-  utilizzato dall'ISTAT e dell'Agenzia delle Entrate per la classificazione dell'attività  veterinaria- comprende:
-cura e controllo della salute del bestiame
-cura e controllo della salute degli animali da compagnia
-attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro.
-attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario
-attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali
-servizi di ambulanza veterinaria

Lo svolgimento di tutte le attività consentite resta subordinato al rispetto delle raccomandazioni e delle misure igienico-sanitarie dettate dal Governo per prevenire e contrastare la diffusione del contagio del virus SARS CoV-2.

Raccomandazioni alle attivita' professionali
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio
- rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
- massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti

Misure igienico sanitarie
- lavarsi spesso le mani.
- mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
-pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.