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DATI SENSIBILI

Coronavirus, richiamo del Garante al rispetto della privacy

Coronavirus, richiamo del Garante al rispetto della privacy
Positività, contagio, isolamento fiduciario: sono tutti dati sensibili. Il Garante della privacy richiama al rispetto della privacy.
Fughe di notizie, approssimazioni o superficialità. Il Garante della Privacy richiama alla tutela dei dati personali sensibili, fra i quali rientrano i dati che possono rivelare lo stato di salute di una persona. Si tratta di dati coperti dal massimo grado di tutela normativa e da proporzionate sanzioni per chi viola la riservatezza del dato.

In piena emergenza da Covid-10, il Garante per la tutela dei dati personali dice no ad iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati: tutti i soggetti pubblici e privati devono attenersi alla normativa, alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti

"L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata".

Al riguardo, il Garante  segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario".

I datori di lavoro "devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa".

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus "deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile".

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.