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DECRETO IN GU

Indennita' di abbattimento di bovini, bufalini, ovi-caprini

Indennita' di abbattimento di bovini, bufalini, ovi-caprini
Tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il Ministero della Salute ha definito le indennita' annuali di abbattimento per gli allevatori.

Definita, per il 2013, la misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi. Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto  relativo alle Indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013. Le spese relative alla corresponsione delle indennita' gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale.

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Izs, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso, il Ministero della Salute non ha ritenuto di differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, anche in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento.

La misura massima dell'indennita' di abbattimento ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81; per
i bovini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, l'indennità e' stabilita in € 869,00. Ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi,brucellosi e leucosi, va una indennità massima di € 452,18; per i bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 828,67. Le indennità, sia per i bovini che per i bufalini, e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. Le tabelle allegate al decreto fissano le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Per il 2013, l'indennita' di abbattimento -già stabilita nel 2012 in favore dei proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi- risulta diminuita (in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a capo per i capi non iscritti) con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013. Invariata invece l'indennita'  da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi (come nel 2012, € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici).

Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento  si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.