• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31555
ORDINANZA IN GU

Aviaria, proroga fino all'entrata in vigore del Regolamento-origine

Aviaria, proroga fino all'entrata in vigore del Regolamento-origine
L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e' prorogata, con modifiche, fino al 31 marzo 2015. Prospettive e motivazioni della proroga.

A livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e pertanto "e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime". Così il Ministero della Salute ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2015, delle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, contenute nell'OM 26 agosto 2005.

I focolai del 2013-Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporta alcune modifiche alla disciplina vigente conseguenti al mutato contesto europeo e, in particolare, a quanto verificatosi in Emilia Romagna nell'estate 2013: infatti, dopo 13 anni dall'ultimo focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicita', si è verificato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H7N7 presso un'azienda di galline ovaiole allevate all'aperto; successivamente l'infezione si e' estesa nella regione, interessando un allevamento industriale di tacchini da carne, tre allevamenti industriali di galline ovaiole e, in ultimo, un piccolo allevamento rurale, per un totale di 6 focolai.

Il contesto europeo e  l'origine in etichetta dal 1 aprile 2005- Alla situazione epidemiologica dell'Emilia Romagna ha fatto seguito la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2013/722/UE, che ha approvato i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, fissando anche il  contributo finanziario dell'Unione a tali programmi.
Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, a dicembre la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni tra cui le "Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili", con decorrenza dal 1° aprile 2015. E proprio in coincidenza di questa data, il Ministero della Salute mantiene le disposizioni (articoli 3, 4 e 5 della OM del 26 agosto 2005) concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche' agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo.

Persistenza dei sottotipi a bassa patogenicità- In attesa dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero italiano conferma le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte nel 2005," anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e N7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessatole regioni ad elevata vocazione avicola.

Le modifiche - All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1: 1) al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 336/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 158/2006»;  2) il comma 3 e' abrogato;
b) all'art. 5-bis: 1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; 2) al comma 2, dopo la parola «venatoria» sono aggiunte le seguenti: «sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
c) all'art. 5-ter: 1) al comma 1, le parole «individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle aree nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad elevato rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria»;2) il comma 2 e' abrogato.
d) all'allegato A:
1) al capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti», paragrafo 2, lettera c), le parole «dei riproduttori» sono sostituite dalla seguente: «industriale»;
2) al capitolo «Norme di conduzione», paragrafo 8, dopo la parola «volatili» sono inserite le seguenti: «e nelle aree del territorio non incluse dell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C»;
3) al capitolo «Pulizie e disinfezioni», paragrafo 4, dopo la parola «Allegato C)» sono inserite le seguenti: «e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti
restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili»;
4) al capitolo «Animali morti», paragrafo 3, le parole: «Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.»
sono espunte.
e) all'allegato C: «Fattori di rischio di introduzione del virus nel pollame», le parole «- distanza dell'azienda da», sono sostituite dalle seguenti: «- vicinanza dell'azienda a».

Ordinanza del 2005 e successive modifiche - L'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»,è stata modificata dalle ordinanze:
10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240;
19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254;
21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48;
16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27;
3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303;
13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1;