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TERMINOLOGIA IN APICOLTURA

Interpretazione del Regolamento di Polizia Veterinaria

Interpretazione del Regolamento di Polizia Veterinaria
Per evitare interpretazioni e interventi difformi, il Ministero della Salute fa chiarezza sul significato di alcuni termini del Regolamento di Polizia Veteriaria.

Per approfondire i significati e fornire la corretta interpretazione terminologica, la Direzione Generale della Sanità Animale si è avvalsa del Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura.

L'intervento chiarificatore si è reso opportuno, in quanto sugli articoli 154-158 del Regolamento di Polizia Veterinaria si sono avute interpetazioni difformi e di conseguenza interventi non omogenei nelle misure per il controllo e sorveglianza di alcune malattie delle api, inclusa la peste europea.  Dopo la circolare ministeriale del 3 dicembre scorso, i Servizi veterinari possono contare su definizioni approfondite per:
-"caso" di peste europea (definizione che risulta dirimente ai fini della denuncia all'Autorità sanitaria);
-"zona di sospetto di 3 km di raggio" ( la malattia è strettamente connessa alle condizioni ecoambientali di una determinata zona anche di limitate dimensioni)
- trattamento  delle "arnie infette" ("trattamento degli alveari" nel focolaio e non delle "arnie"; non sono disponibili farmaci autorizzati per il trattamento di tale malattia).
- distruzione delle "arnie infette" (per l'eventuale ricorso alla distruzione degli "alveari" presenti nel focolaio e non delle "arnie",  al veterinario ufficiale si propettano due opzioni)

Nella stessa circolare, la Direzione ministeriale chiarisce anche il significato di  "caso di varroasi" (la presenza di forme cliniche caratterizzate dalla contestuale presenza di api con varroe in fase foretica, ali deformi e addome piccolo etc.) precisando però che le forme cliniche "devono essere accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie, nonché essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti. Ciò è particolarmente vero negli apiari dove i trattamenti antivarroa non sono stati eseguiti da parte dell'apicoltore ovvero dove questi pur essendo stati effettuati non hanno conseguito la dovuta
efficacia". Pertanto,  nel processo decisionale finalizzato all'adozione o meno delle misure previste dalla OM 17 febbraio 1995, " il veterinario ufficiale dovrà tener conto non solo degli esiti dell'esame clinico con particolare riferimento alla gravità clinica dell'infestazione, ma effettuare anche una valutazione più complessiva sulle modalità di implementazione di tutte le misure di contrasto a questa parassitosi da parte dell'apicoltore".

pdfNOTA_DELLA_DGSAFV-_SALUTE_DELLE_API.pdf35.84 KB