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SVILUPPO ECONOMICO

Sgravi fiscali per studi e società tra professionisti in 'zona franca'

Sgravi fiscali per studi e società tra professionisti in 'zona franca'
Esenzione Irpef, Ires e Irap. Esenzione dall'Imu. Esonero contributi per il personale dipendente. Circolare in Gazzetta Ufficiale.
"Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionalie, più in generale i professionisti, purchè svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese"
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La circolare 30 settembre 2013 dello Sviluppo Economico  non parla esplicitamente di società di professionisti, ma tali sono - oltre agli studi professionali- le altre realtà professionali descritte nel testo. Le società tra professionisti, infatti, come da provvedimento di legge ad hoc dovranno essere iscritte al Registro delle imprese, in una sezione appositamente creata per loro.

Lo Sviluppo Economico riconosce agevolazioni per le attività- anche professionali- nelle Zfu (Zone franche urbane). Le Zfu sono state introdotte nel 2006 come strumento di sostegno all'economia in aree del territorio nazionale particolarmente in ritardo sul versante dello sviluppo e della crescita. I bandi saranno gestiti da Invitalia Spa su delega del Ministero dello Sviluppo Economico e dovranno essere banditi dale Regioni.

Le agevolazioni per le attività professionali svolte in queste aree consistono in esenzioni ed esoneri. Le esenzioni riguardano l'Irpef, l'Ires e l'Irap secono scaglioni differenziati che arrivano a coprire fino al 100% dell'esenzione, fino a redditi di 100mila euro per ogni periodo di imposta. L'esenzione Irap è invece riconosciuta nei primi cinque periodi d'imposta per valori massimi di 300mila euro per ciascuno.
Le attività professionali che esercitano in immobili in Zfu non versano nemmeno l'Imu per i primi quattro anni dall'accoglimento dell'istanza.

Infine, gli studi professionali o le stp che impiegassero personale dipendente a tempo determinato o indeterminato possono ottenere l'esonero- per 12 mesi - dal versamento dei contributi sulle retribuzioni ai lavoratori.


CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024