Aggressioni canine- L'articolo 21 contiene una delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Governo emanerà "uno o più regolamenti", in base ad alcuni criteri direttivi:
- definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del Fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l'addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose;
- individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
- individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di evitare, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all'animale;
- previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;
- previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.201;
- individuazione delle condizioni di vendita dei cani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;
- individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;
Divieto di utilizzo di esche e bocconi avvelenati- Lo stesso articolo delega il Governo all'adozione di provvedimenti per il divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, secondo i seguenti criteri:
- definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti e sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
-previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti;
-individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni;
- previsione dell'attivazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo- di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio del fenomeno;
- individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
Sanzioni- E' previsto un apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi dell'articolo 21 in questione.
Polizia giudiziaria - Ai fini dell'articolo 21 i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
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