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RIORDINO

Aggressioni canine e avvelenamenti nel Ddl Lorenzin

Aggressioni canine e avvelenamenti nel Ddl Lorenzin
Delega per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale e contro gli avvelenamenti. Con il Ddl Omnibus presentato oggi al Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute chiede la delega per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati. La delega consente il riordino normativo di provvedimenti che in passato erano stati adottati con lo strumento legislativo dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Aggressioni canine- L'articolo 21 contiene una delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Governo emanerà "uno o più regolamenti", in base ad alcuni criteri direttivi:
- definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del Fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l'addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose;
- individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
- individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di evitare, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all'animale;
- previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;
- previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.201;
- individuazione delle condizioni di vendita dei cani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;
- individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;


Divieto di utilizzo di esche e bocconi avvelenati- Lo stesso articolo delega il Governo all'adozione di provvedimenti per il divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, secondo i seguenti criteri:
- definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti e sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
-previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti;
-individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni;
- previsione dell'attivazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo- di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio del fenomeno;
- individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;

Sanzioni- E' previsto un apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi dell'articolo 21 in questione. 

Polizia giudiziaria - Ai fini dell'articolo 21 i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

pdfDDL_LORENZIN-_Testo_approvato_dal_Cdm_26_luglio_2013.pdf377.21 KB