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DDL LORENZIN

Il Ministero della salute "organizza e gestisce l’anagrafe degli equidi"

Il Ministero della salute "organizza e gestisce l’anagrafe degli equidi"
Cooperazione fra i sistemi informativi Salute-Agricoltura. Disciplinate per via legislativa ordinaria le manifestazioni equestri.
Assorbe e perfeziona provvedimenti previgenti, il Ddl-Lorenzin presentato oggi al Consiglio dei Ministri. Come per le aggressioni canine e gli avvelenamenti, anche le manifestazioni equestri e  l'anagrafe degli equidi trovano nel decreto lo strumento legislativo ordinario che supererà quello provvisorio, contingibile ed urgente, dell'ordinanza.

Con l'art. 23 del Ddl Lorenzin,  il Ministero della Salute disciplina l'Anagrafe degli equidi e introduce disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle  manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi.

Anagrafe equina - Il Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure tecnico - operative ai fini della cooperazione applicativa tra la Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell' Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

Manifestazioni equestri -  Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni concernenti le autorizzazioni, le esclusioni dal campo di applicazione e i divieti.
Autorizzazioni: le manifestazioni  devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli  articoli 141, 141- bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 7 ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal Comitato organizzatore.
Esclusioni- Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 del presente articolo le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dagli Enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti.

Divieti- E' vietata la partecipazione di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato, per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale. E' altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuarsi nelle quattro ore precedenti alla manifestazione,
sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni.