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TRATTAMENTO ACCESSORIO

Veterinari SSN e interpretazione sul contenimento delle spese

Veterinari SSN e interpretazione sul contenimento delle spese
La Conferenza delle Regioni ha adottato un'interpretazione sul DL 78/2010. Criteri uniformi dopo la circolare della Ragioneria dello Stato.

Il divieto di superamento, nel triennio 2011-2013, delle risorse destinate al trattamento accessorio va inteso nel senso che dal tetto del 2010 devono rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti.

Il chiarimento è ribadito nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni il 7 febbraio scorso ("Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122").

L'Interpretazione della Conferenza - rispondendo all'esigenza di uniformità regionale nell'applicazione del DL 78/2012 - aderisce ai sopraggiunti contenuti della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria dello Stato. Relativamente ai criteri di monitoraggio della contrattazione integrativa, la circolare precisa che "al fine del rispetto del limite 2010, non rilevano eventuali risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente e rinviate.

In particolare con riferimento alla dirigenza Medico-Veterinaria ( pagina 190 della circolare) si legge:" La stretta previsione contrattuale, nel caso del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno e quindi la voce "somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla".

"Tale voce è stata tuttavia inserita nella tabella 15 del personale non dirigente/ personale dirigente SPTA e Medico-Veterinario del SSN, per rispondere a due differenti esigenze:
a) Casi di forza maggiore, opportunamente documentati, riferiti a risorse non utilizzate rese eccezionalmente disponibili successivamente alla definitiva chiusura della contabilità dei Fondi dell'anno.
b) Specifiche clausole degli accordi integrativi, formalmente concordate dai rappresentanti dell'Azienda con i rappresentanti delle 00.SS. che, in deroga alla previsione dei CCNL, ma in ossequio al principio dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese, destinano al Fondo produttività (per il personale non dirigente) e a programmi e progetti (per il personale dirigente SPTA e Medico-Veterinario) dell'anno successivo, quanto definitivamente non utilizzato dei Fondi fasce, condizioni di lavoro e produttività dell'anno precedente.

Tali somme – ove presenti – non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010. ( 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. ))

pdfINTERPRETAZIONE_DEL_DL_78_2010.pdf29.7 KB
pdfDL_78_2010.pdf614.59 KB
pdfCIRCOLARE_16_2012_DELLA_RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STAOCircolare_del_2_maggio_2012_n_16.pdf4.69 MB