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AUTORIZZAZIONI

Trattamento dati sensibili da parte dei liberi professionisti

Trattamento dati sensibili da parte dei liberi professionisti
I professionisti sono autorizzati dal Garante della Privacy. Regole ad hoc per le professioni sanitarie.

L'Autorizzazione al trattamento dei 'dati sensibili' da parte dei liberi professionisti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 riguarda tutti i liberi professionisti iscritti all'Albo, ma non i professionisti della sanità. L'esclusione di medici e sanitari è espressamente indicata nel provvedimento: per loro rimane vigente il precedente provvedimento autorizzativo (n. 2/ 2012).

Con tali autorizzazioni, il Garante della Privacy dispone le modalità di trattamento di quei dati, classificati come "sensibili", di cui i soggetti privati- fra cui i professionisti – possono o devono entrare in contatto in ragione della loro attività professionale. Il provvedimento mira a contenere al massimo il trattamento dei dati sensibili inclusa l'esclusione quando l'attività può essere espletata anche con dati anonimi e non identificativi del soggetto-cliente.

In base al Codice della Privacy i soggetti privati, quali appunto i liberi professionisti, possono trattare dati sensibili solo in base ad una "autorizzazione", anche di carattere generale proprio come quella pubblicata in GU, che evita di avanzare apposita richiesta al Garante ogni volta che l'esercizio professionale lo richiede.  Per dati sensibili si intendono "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Per le professioni sanitarie, l'autorizzazione di riferimento è confermata essere la n. 2 del 2012: gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici "possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato", "se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività".
La regola vale per i medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi, veterinari compresi, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.

Il Garante della Privacy ammette dunque, con il proprio provvedimento autorizzativo, il trattamento di dati sensibili per consentire ai professionisti della sanità "di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica" e di "profilassi delle malattie infettive e diffusive".