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IPOTESI

RC, meno responsabilità se si seguono le buone pratiche

RC, meno responsabilità se si seguono le buone pratiche
In attesa che entri in vigore l'obbligo di copertura assicurativa, il Ministero valuta l'introduzione di meccanismi di tutela per "l'esercente la professione sanitaria".
La manovra sanitaria del Ministro Renato Balduzzi mette dei "paletti" alla risarcibilità, introducendo il meccanismo di bonus-malus. Fermo restando l'obbligo di dotarsi di una polizza di copertura dei danni connessi all'attività medico-sanitaria, il professionista potrebbe rispondere dei danni solo nei casi di dolo o colpa "grave", se svolge l'attività attenendosi a protocolli, linee guida e buone pratiche "accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale".

Il rinvio all'agosto 2013 dell'obbligo, concede tempo per mitigare il problema del risarcimento, nei confronti di fenomeni discriminatori o speculativi come "Obiettivo risarcimento", contro cui si è levata la censura della FNOMCEO.

Secondo la bozza circolata in questi giorni, si prevede la definizione di requisiti minimi e uniformi per l'idoneità delle polizze. In particolare, si andranno a determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un Fondo di solidarietà, finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici. Il Fondo viene costituito con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e Finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie.

Lo stesso Fondo si dovrà occupare- sempre in base alla bozza-Balduzzi- dei dipendenti dal SSN per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione sentita al riguardo la Conferenza Stato-Regioni. Resterebbe comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa contrattuale vigente.

A tutela dei professionisti, i contratti di copertura assicurativa andranno stipulati "anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario".
Per il risarcimento del "danno biologico" si dovranno individuare "parametri oggettivi".

pdfRESPONSABILITA_PROFESSIONALE_BOZZA_MAXI_DECRETO_BALDUZZI.pdf98.17 KB

Altre misure contenute nel Decreto-Balduzzi