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PARERE DEL CNB

Bioetica: obiezione di coscienza fra democrazia e autoritarismo

Bioetica: obiezione di coscienza fra democrazia e autoritarismo
Corretto posizionamento democratico: rispetto delle leggi e rifiuto di autoritarismi. Differenze fra obiezione di coscienza in campo umano e animale.

"L'obiezione di coscienza va considerata "come compatibile col principio di legalità" in quanto ammetterne la legittimità non incrina né contraddice il principio che impone il dovere di rispettare le leggi".

Questa la prima raccomandazione del Comitato Nazionale di Bioetica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che analizza il diritto all'obiezione di coscienza, in chiave democratica e di bilanciamento fra legislatore e cittadino, imposizione e libertà di cosceinza.

"Sul versante giuridico, le nuove frontiere della bioetica propongono infatti sempre più spesso una nuova sfida allo stato costituzionale, democratico e pluralista: si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi esercita una professione o almeno tutelare l'obiezione di coscienza quando sono in gioco i diritti inviolabili dell'uomo senza però mortificare il principio di legalità".

Il parere, pubblicato ieri da Palazzo Chigi traccia un distinguo fra l'applicazione del diritto all'obiezione di coscienza in campo umano e animale. Sulla scorta della riconosciuta esigenza di tutela degli animali la
legge 413/1993 ha introdotto anche l'odc alla sperimentazione animale, oltre quindi l'ambito della tutela della vita umana. "Nel caso della sperimentazione sugli animali – si legge nel parere - l'obiezione di coscienza è ammessa in forza della specifica legge approvata dal Parlamento "sulla scorta della riconosciuta esigenza di tutela degli animali" e non come conseguenza del riconoscimento di un loro "diritto inviolabile", che invece sarebbe il fondamento dell'obiezione di coscienza nel campo della medicina umana". E' lo stretto collegamento tra obiezione di coscienza degli operatori sanitari e "diritti umani inviolabili", che spiega "la diversa posizione
dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".  Il Parere di maggioranza subito precisa che una "differenziazione sembra necessaria,  in funzione del diverso peso costituzionale della ragione addotta a sostegno
dell'obiezione di coscienza", differenziazione che "risulta necessaria anche rispetto alla questione dell'esigenza o meno di una disciplina legale dell'obiezione di coscienza e delle sue modalità d'esercizio, a seconda
delle ragioni di coscienza invocate dall'obiettore e dal loro corrispondere o no ai valori costituzionali fondamentali".

Un'obiezione di coscienza "giuridicamente sostenibile" non deve limitare "né rendere più gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale". Da queste conclusioni, derivano alcune raccomandazioni: "nella tutela dell'obiezione di coscienza, che discende dal suo essere costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a garantire l'erogazione dei servizi, con attenzione a non discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non".

pdfPARERE_CNB_OBIEZIONE_DI_COSCIENZA.pdf246.82 KB