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RESPONSABILITA

Polizza RC: accordo-quadro Fnovi Marsh

Polizza RC: accordo-quadro Fnovi Marsh
E' slittata la scadenza del 13 agosto, ma non l'obbligo di copertura assicurativa per i medici veterinari. Attivo on line l'accordo quadro Fnovi-Marsh.

Le coperture della polizza di responsabilità civile professionale definita con HDI Assicurazioni, tramite il broker Marsh, riguardano i rischi derivanti dall'esercizio professionale svolto in forma privata che alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Una comunicazione della Federazione precisa che la polizza FNOVI-HDI "prevede la copertura assicurativa dell'esercizio dell'attività professionale di Medico Veterinario svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa".

La piattaforma on line richiede al medico veterinario la compilazione preliminare di alcuni campi informativi " volti a determinare l'effettiva esposizione al rischio di alcune particolari attività e quindi individuare la soluzione assicurativa più adeguata tra le opzioni disponibili".

E' il decreto 138 del 2011 ad avere introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti iscritti agli Ordini, fissandone la decorrenza al 13 agosto. Tuttavia, la Camera dei Deputati ha introdotto una proroga per le sole professioni sanitarie che rinvia l'obbligo all'emanazione del DPR di riforma degli Ordini, l'atto legislativo finale del processo di riordino delle professioni regolamentate.

Con il benestare del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, la polizza rc professionale sarà obbligatoria per tutti i professionisti dal 13 agosto, tranne, quindi, che per le professioni sanitarie, veterinaria inclusa.

L'obbligo, tuttavia, non è in discussione, ma solo differito. Questa la nuova scadenza- se il Senato confermerà, come probabile, l'emendamento passato alla Camera:
«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie».