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D.LVO 200/2010

Obblighi dei responsabili dei macelli: inadempienze in BDN

Obblighi dei responsabili dei macelli: inadempienze in BDN
Il Ministero della Salute ha trasmesso ai Servizi Veterinari l'elenco, regione per regione, delle partite non registrate. Inadempienze sanzionabili.
Il responsabile del macello deve registrare nella Banca Dati Nazionale una serie di informazioni "per ogni partita macellata", sia per quelle provenienti da allevamenti nazionali che provenienti da altri Stati. Lo prevede il punto 5 dell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 200/2010 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

Tuttavia, ad un esame delle informazioni registrate nel 2011, la Direzione Generale della Sanità Animale ha rilevato "inadempienze per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi dei responsabili dei macelli".
In nota trasmessa oggi ai Servizi Veterinari regionali, la direzione ministeriale ricorda che sono previste sanzioni per il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempia agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7 del Decreto 200/2010 ("I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5").

La nota ministeriale è accompagnata dalla lista dettagliata delle partite che, pur risultando inviate al macello, non sono state registrate nella apposita sezione della banca dati.

pdfNOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE_copy.PDF69.18 KB