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EU Zoo Inquiry: dieci raccomandazioni agli zoo italiani

EU Zoo Inquiry: dieci raccomandazioni agli zoo italiani
E' pubblicato il Rapporto sull'Italia -EU Zoo Inquiry 2011. L'indagine fa parte di un progetto europeo che coinvolge 21 paesi europei e 200 strutture. Prima raccomandazione all'Italia: rivedere il decreto attuativo della Direttiva sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
L'indagine  è infatti una valutazione dello stato di attuazione ed applicazione della Direttiva 1999/22/CE, già attuata in 25 Stati membri dell'UE nel 2005 e dal 2007 anche in Bulgaria e Romania. Si tratta di uno studio indipendente condotto dalla Born Free Foundation, in collaborazione con la coalizione europea, ENDCAP. Come risultato di questo lavoro, la Commissione europea ha accettato di fornire una formazione complementare ai veterinari nella scienza degli animali di base e applicata del benessere, nonché per sviluppare una 'best practice' per aiutare gli Stati membri e zoo agli operatori di soddisfare i requisiti di legge.

Conclusioni sull'Italia

Per il Rapporto sull'Italia sono stati valutati 25 giardini zoologici, per un totale di 982 specie (ed eventuali sottospecie), 2.698 presenze di specie in 2.695 recinti. Le conclusioni sono che il processo di effettiva attuazione e applicazione della legge nazionale è risultato lento e di portata limitata; solo 5 dei 68 "giardini zoologici" registrati in Italia risultano avere una licenza (Registro dei Giardini Zoologici 2011), le ispezioni dei giardini zoologici  sono minime e "la maggior parte dei giardini zoologici italiani esercita la propria attività senza aver ottenuto una licenza e senza essere soggetta a regolamentazione". Le condizioni rilevate nei giardini zoologici "risultano inidonee, mancano di complessità ambientale e, di conseguenza, possono avere un notevole impatto negativo sul benessere dell'animale, anche se gli animali sono in genere in buona salute". I risultati indicano che "i giardini zoologici italiani, che siano o meno affiliati all'UIZA o all'EAZA, forniscono un contributo insignificante al mantenimento ed alla riproduzione delle specie a rischio di estinzione, a programmi di ricerca riconosciuti dalla comunità scientifica, alla promozione della conservazione delle specie ed a condizioni idonee per la custodia degli animali".
Un Codice di Buona Pratica indirizzato ai giardini zoologici, con indicazioni specifiche per ciascuna specie ed esempi di arricchimento ambientale, potrebbe essere di ausilio per assicurare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute negli Allegati al D.Lgs. 73/2005.

Le raccomandazioni

 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - responsabile dell'attuazione della Direttiva in collaborazione con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - dovrebbe adottare le seguenti misure:
1) revisionare il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005) e successive modificazioni per assicurare lo scrupoloso recepimento delle definizioni e dei requisiti riportati nella Direttiva e la loro attuazione, in particolare l'articolo 3 (3) (arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie), l'articolo 4 (licenze e ispezioni) e l'articolo 6 (chiusura di giardini zoologici);
2) riesaminare e migliorare le procedure previste per il rilascio di licenze ai giardini zoologici, onde assicurare che tutte le strutture permanenti, aperte per almeno sette giorni l'anno e che espongono al pubblico qualunque numero di specie animali selvatiche, siano provviste di licenze, siano sottoposte a ispezioni periodiche e rispondano a tutti i requisiti del D.Lgs. 73/2005 e a quelli del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469 ("D.M. 469/2001");
3) vigilare efficacemente sul rispetto, da parte di tutti i giardini zoologici (come definiti dalla Direttiva), della normativa nazionale in materia, dei requisiti minimi di cui agli Allegati del D.Lgs. 73/2005 e di quelli del D.M. 469/2001; applicare le sanzioni previste (articoli 4, comma 2, lettera b) ed 8 del D.L gs. 73/2005 ai giardini zoologici ed alle strutture che espongono delfini tursiopi (Tursiops truncatus), qualora gli stessi non siano rispondenti ai requisiti di legge;
4) assicurare che i giardini zoologici assolvano tutti gli obblighi vigenti in relazione alle attività scientifiche e di conservazione e che gli stessi detengano e provvedano prevalentemente alla conservazione di specie protette nazionali e specie a rischio di estinzione europee; tutte le specie a rischio di estinzione, soprattutto quelle europee, custodite nei giardini zoologici dovrebbero essere inserite in programmi di collaborazione per la gestione delle specie, ma la loro cattura nell'ambiente naturale dovrebbe essere fortemente scoraggiata;
5) garantire che tutto il personale preposto alla vigilanza sull'applicazione delle leggi ed i veterinari incaricati delle ispezioni e della regolamentazione dei giardini zoologici, a livello nazionale e regionale, abbiano le professionalità necessarie e ricevano una formazione periodica in relazione alla custodia ed al benessere degli animali selvatici tenuti in cattività;
6) far sì che vengano adottate misure preventive atte a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla fuga di animali dai giardini zoologici per la salute e l'incolumità del pubblico, l'ambiente naturale e le specie indigene, soprattutto se tali animali figurano nell'elenco delle Specie Aliene Invasive (IAS);
7) riesaminare i requisiti minimi specifici di ciascuna delle specie detenute nei giardini zoologici (Allegati al D.Lgs. 73/2005), verificandone la coerenza con standard affidabili e riconosciuti dalla comunità scientifica in materia di custodia e cura degli animali, fornendo orientamenti sull'arricchimento ambientale ed assicurando che le esigenze spaziali, fisiche, fisiologiche e comportamentali degli animali siano soddisfatte; l'elaborazione dei requisiti deve essere affidata ad un ente scientifico indipendente;
8) assicurare che tutti i dipendenti dei giardini zoologici che hanno la responsabilità degli animali abbiano la formazione e l'esperienza necessarie in fatto di custodia e cura degli animali;
9) vietare ogni contatto fra i visitatori e gli "animali pericolosi" (SMZP) o gli animali notoriamente portatori di zoonosi; altri contatti fra visitatori ed animali devono essere scoraggiati; tuttavia, nei casi in cui tali contatti avvengano, essi devono svolgersi sotto sorveglianza, essere controllati e limitati, consentire un adeguato periodo di riposo agli animali coinvolti e non compromettere in alcun modo il loro benessere;
10) emanare, ove necessario, delle linee di indirizzo che consentano al personale preposto alla vigilanza sul rispetto delle leggi, ai veterinari, alle ONG ed ad altri soggetti interessati di interpretare in modo efficace e coerente le disposizioni del D.Lgs. 73/2005 e, in quanto applicabili, del D.M. 469/2001, in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione a programmi di educazione e di conservazione riconosciuti e sottoposti a peer review.

THE EU ZOO INQUIRY 2011- INDIVIDUAL COUNTRY REPORT (An evaluation of the implementation and enforcement of the EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos)


pdfRAPPORTO INTEGRALE SUGLI ZOO IN ITALIA.pdf1.59 MB
pdfITALY_SUMMARY_AND_RECOMMENDATIONS_.pdf2.32 MB