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PROROGA CONFERMATA

Spesometro al 31 gennaio. Ritardi non sanzionabili

Spesometro al 31 gennaio. Ritardi non sanzionabili
E' confermata per il 31 gennaio 2014 la scadenza del nuovo spesometro. Il chiarimento delle Entrate arriva dopo l'ultima comunicazione, a novembre 2013, riguardante la proroga. Non ci saranno sanzioni: "In sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014".

La comunicazione dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro ex art. 31, DL 78/2010) può essere effettuata in forma aggregata per quanto riguarda le operazioni con obbligo di fatturazione a partire dal quelle riferite al periodo 2012. La comunicazione in forma aggregata prevede l'invio, per ogni cliente e fornitore, della partita Iva o in mancanza il codice fiscale; del numero delle operazioni aggregate; dell'intero importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; dell'intero importo delle operazioni fuori campo Iva; dell'intero importo delle operazioni con Iva non esposta in fattura; dell'intero importo delle note di variazione; dell'intera imposta sulle operazioni imponibile; dell'intera imposta relativa alle note di variazione.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione dello spesometro i contribuenti minimi.

Sanzioni - Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha risposto alla domanda se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l'applicazione delle sanzioni: "R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti. Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni. (Risposta al quesito n.10 tratto dalle Faq)

Più tempo a disposizione- L'agenzia delle Entrate non la chiama proroga ma spiega che il canale per la comunicazione delle fatture e delle vendite fino a 3.600 euro a cittadini privati relative al 2012 resterà aperto fino a venerdì 31 gennaio 2014. Ed entro lo stesso giorno potranno essere inviate le comunicazioni che annullano e sostituiscono quelle precedenti. Un'interpretazione estensiva, quindi, che non va a modificare il provvedimento che aveva fissato i termini per quest'anno e sarebbero scaduti martedì 12 novembre 2013 -per gli operatori che versano l'Iva ogni mese -e giovedì 21 novembre per quelli che la versano ogni tre mesi. A novembre, L'Agenzia delle Entrate, infatti, prendeva atto delle «difficoltà» segnalate di professionisti e imprese obbligati a inviare i dati.

Del resto il pressing di categorie e professionisti era stato forte negli ultimi giorni perché il modello per la comunicazione era stato pubblicato appena il 10 ottobre mentre il software delle Entrate era stato diffuso addirittura il 25 ottobre. A regime, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

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