Il Ministero della Salute è intervenuto con una nota di chiarimenti, indirizzata ai Servizi Veterinari Regionali, nella quale conclude che "ogni nuova attribuzione di codici, inevitabilmente creerebbe duplicazioni con conseguente disorientamento circa i codici da utilizzare da parte degli operatori del settore".
La nota ministeriale firmata dalla Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ribadisce infine che "le disposizioni sanitarie vigenti in materiale di anagrafe avicola sono vincolanti anche per gli incubatoi".
Il chiarimento si è reso necessario in seguito al fatto che alcuni titolari di impianti avicoli stanno ricevendo comunicazione di attribuzione di nuovi codici. La Direzione ministeriale ha precisato che è lo stesso decreto 29 dicembre 2010 a prevedere espressamente la possibilità di utilizzo del codice già assegnato dall'Autorità Sanitaria competente.
Inoltre, anche ai sensi del Dlvo 25 gennaio 2010 N. 9, per gli allevamenti a carattere commerciale -o con più di 250 capi è obbligatoria la registrazione in Banca Dati nazionale. Obbligatoria inoltre l'assegnazione del codice e registrazione in BDN anche per gli incubatoi.
Tutte le tipologie di aziende avicole nazionali autorizzate ad effettuare scambi devono essere presenti negli elenchi internet come da Decisione CE 712/2009.
Allegati |
NOTA DELLA DGSAFV.PDF |
DECRETO MIPAAF 29 DICEMBRE 2010.pdf |