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STUDIO DI SETTORE: SOTTO I MINIMI NON SI APPLICA

STUDIO DI SETTORE: SOTTO I MINIMI NON SI APPLICA
Studi di settore inapplicabili al professionista che prende una parcella sotto i minimi tariffari Insieme allo scostamento dagli standard non giustifica l'induttivo. La Cassazione ha ribadito un principio già espresso in altre sentenze.

Studi di settore inapplicabili al professionista solo perché dichiara una parcella esigua rispetto ai minimi tariffari. Insomma, insieme allo scostamento dagli standard, non è un'incongruenza tale da giustificare l'accertamento induttivo.

È quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione del 5 luglio 2011, e con la quale è stato respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In altri termini secondo la sezione tributaria in presenza di peculiarità dimostrate dal contribuente sul tipo di attività svolta l'aver dichiarato una parcella inferiore al minimo e lo scostamento dagli studi non sono elementi che riescono a sorreggere un accertamento induttivo.

Il caso a Varese. Uno studio associato aveva dichiarato dei compensi inferiore alla media, dunque il reddito non era aderente agli standard. Questo aveva insospettivo l'ufficio delle imposte che, sulla base di questi dati, aveva spiccato un accertamento usando il metodo induttivo.

I due professionisti lo aveva impugnato e la Ctp aveva annullato l'atto impositivo. Stessa sorte in secondo grado. La Ctr aveva infatti confermato integralmente il primo verdetto. A questo punto l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso alla Suprema corte ma senza successo. Due le violazioni denunciate dalla difesa dello Stato: "se, nel caso di specie, costituisca violazione del combinato disposto degli artt. 39 DPR 600/1973 e 62 sexies DL 331/1993 la mancata considerazione di elementi quali la non congruità dei compensi dichiarati rispetto agli studi di settore, l'esiguità degli onorari rispetto ai minimi tariffari applicabili, nonché la mancata fatturazione di prestazioni fornite per via telematica, come indici della gravità dell'incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, di cui al combinato disposto dei citati articoli 39 DPR 600/1973 e 62 sexies DL 331/1993, convertito in L. 472/1993".

Questo motivo è stato ritenuto dagli Ermellini in parte inammissibile e in parte infondato. Infatti, secondo la Corte ha fatto bene la ctr ad applicare il principio sancito dalle Sezioni unite nel 2009 e secondo cui "l'applicazione dei parametri o degli Studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, in sé considerati". (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf