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OMEOPATICI IN DEROGA, SI VALUTA CASO PER CASO

OMEOPATICI IN DEROGA, SI VALUTA CASO PER CASO
I chiarimenti ministeriali sull'uso in deroga riguardano anche i medicinali omeopatici. La circolare della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario precisa che "il principio della cascata" va considerato caso per caso, tenendo conto dei principi di medicina omeopatica e somministrando il rimedio ritenuto più appropriato sotto la responsabilità del veterinario omeopata.

I chiarimenti ministeriali sull'uso in deroga riguardano anche i medicinali omeopatici, una categoria di farmaci che rientra nel dettato del decreto 193/2006 e quindi nelle regole dell'uso in deroga, premesso che ad oggi non vi sono medicinali veterinari omeopatici autorizzati all'immissione in commercio.

La circolare della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, diffusa in questi giorni, rimanda all'articolo 23, comma 1 del decreto 193/2006, aggiornando il quadro normativo e ricordando che il Regolamento (CEE) n. 2377/90 è stato abrogato dal Reg. CE 470/2009 e gli allegati sostituiti con il Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Per poi chiarire:

"Se viene impiegato un medicinale veterinario omeopatico, i cui principi attivi sono inclusi nella Tabella I dell'allegato al regolamento (UE) n. 3712010, identificati con la dicitura "LMR, non richiesto" ed eventuali altre disposizioni, il tempo di attesa è ridotto a zero.
Pur tenendo conto che gli articoli 10 e 11 prevedono l'uso in deroga solo nel caso in cui non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione, l'articolo 23 consente che la scelta terapeutica venga indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari, nonostante la presenza di medicinali veterinari allopatici già autorizzati.
D'altronde, il medicinale veterinario omeopatico non ha lo scopo di curare una determinata malattia o sintomatologia, ma di ripristinare lo stato fisiologico dell'animale secondo il principio di simile cura il simile.
Per quanto sopra esposto il principio della "cascata", di cui agli articoli 10 e 11, va considerato caso per caso tenendo conto dei principi della medicina omeopatica, e somministrando il rimedio ritenuto più appropriato sotto la responsabilità del veterinario omeopata.
Nei casi non disciplinati dall'articolo 23 comma 1, quindi,per í medicinali contenenti principi attivi con LMR diversi da zero, è consentito l'uso di medicinali veterinari omeopatici per animali destinati alla produzione di alimenti, applicando la deroga prevista dall'articolo 11 con i tempi di attesa previsti dal comma 2 del medesimo articolo; in questo caso la prescrizione deve essere effettuata con la ricetta in triplice copia.
In ogni caso se la scelta terapeutica, del veterinario si rivolge alla medicina omeopatica, il principio "della cascata" non prevede l'obbligo di utilizzare un medicinale allopatico".