![Immagine](/images/articoli/abril0hcaaxn8o4ca1av3qpcacymf42cak4ux7lcae14hazca7y0atqcaj3h3o1cay3yzq0ca17wd0ccadtdibxcakjdx3ocagli4xfcaxdvj5xcaanlxhbcar81202ca6pb9cg_7_tn.jpg)
L'emendamento introduce un Art. 16-bis (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) al testo della Legge Comunitaria 2010. I principi e criteri direttivi sono i seguenti:
a) prevedere ogni iniziativa idonea per garantire sistemi alternativi per la sperimentazione e la ricerca scientifica, al fine di limitare ai soli casi di oggettiva e comprovata necessità la possibilità di utilizzare animali a fini di ricerca scientifica, garantendo l'implementazione dei metodi alternativi al fine di contribuire allo sviluppo e alla validazione degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle tecniche dei metodi alternativi. Inoltre, assicurare l'osservanza e applicazione del principio delle tecniche alternative grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel previsto Comitato nazionale per la protezione degli animali impiegati a fini scientifici;
b) disporre l'avvio di iniziative finalizzate a limitare gli allevamenti destinati ad ospitare animali a fini di sperimentazione, prevedendo per gli allevamenti già esistenti ogni forma di garanzia per tutelare il ripristino del benessere degli animali ospitati nelle predette strutture utilizzati a fini di ricerca, per non pregiudicare per gli stessi la possibilità di futura adozione;
c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute delle specie coinvolte;
d) assicurare una misura normativa che tuteli gli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, anche vietando taluni fenotipi;
e) vietare qualsiasi procedura qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che possano potenzialmente protrarsi e non possano essere opportunamente alleviati.
f) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con ispezioni senza preavviso;
g) predisporre una banca dati telematica presso il Ministero della Salute per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo anche in riferimento al titolo IX-bis del Codice penale.