La XIV Commissione parlamentare per le Politiche Comunitarie ha approvato un emendamento sulla sperimentazione animale. L'ha proposto l'On Gianluca Pini, relatore per la Legge Comunitaria 2010, per fissare i principi di recepimento della Direttiva 2010/63/UE.
Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire anche alcuni "principi e criteri direttivi" relativi alla sperimentazione animale. Li ha elencati un emendamento approvato dalla XIV Commissione, presentato dal relatore della Legge Comunitaria 2010, On Gianluca Pini.
L'emendamento introduce un Art. 16-bis (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) al testo della Legge Comunitaria 2010. I principi e criteri direttivi sono i seguenti:
a) prevedere ogni iniziativa idonea per garantire sistemi alternativi per la sperimentazione e la ricerca scientifica, al fine di limitare ai soli casi di oggettiva e comprovata necessità la possibilità di utilizzare animali a fini di ricerca scientifica, garantendo l'implementazione dei metodi alternativi al fine di contribuire allo sviluppo e alla validazione degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle tecniche dei metodi alternativi. Inoltre, assicurare l'osservanza e applicazione del principio delle tecniche alternative grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel previsto Comitato nazionale per la protezione degli animali impiegati a fini scientifici; b) disporre l'avvio di iniziative finalizzate a limitare gli allevamenti destinati ad ospitare animali a fini di sperimentazione, prevedendo per gli allevamenti già esistenti ogni forma di garanzia per tutelare il ripristino del benessere degli animali ospitati nelle predette strutture utilizzati a fini di ricerca, per non pregiudicare per gli stessi la possibilità di futura adozione; c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute delle specie coinvolte; d) assicurare una misura normativa che tuteli gli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, anche vietando taluni fenotipi; e) vietare qualsiasi procedura qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che possano potenzialmente protrarsi e non possano essere opportunamente alleviati. f) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con ispezioni senza preavviso; g) predisporre una banca dati telematica presso il Ministero della Salute per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi; h) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo anche in riferimento al titolo IX-bis del Codice penale.