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ALIMENTI DAL GIAPPONE, EMANATO REGOLAMENTO EUROPEO

ALIMENTI DAL GIAPPONE, EMANATO REGOLAMENTO EUROPEO
Con Regolamento 297/2011, la Commissione Europea ha imposto "condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima".

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 la Commissione Europea impone "condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima".

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione Europea è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone.

Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce e i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti.

Dato che l'incidente non è ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti ai test prescritti prima dell'esportazione e che test random siano effettuati all'importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell'intero territorio del Giappone.
I livelli massimi ammissibili di radioattività sono stati stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987.

Il Regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti debbano notificare preventivamente l'arrivo di ogni partita alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Allegati
pdf IL REGOLAMENTO EUROPEO.pdf