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H7N3, CHIARIMENTI SUL COMMERCIO DI AVICOLI RURALI

H7N3, CHIARIMENTI SUL COMMERCIO DI AVICOLI RURALI
Chiarimenti dal Ministero della Salute sull'accreditamento delle aziende e sulle regole di commercializzazione del pollame. I commercianti e svezzatori i cui animali arrivano solo al destinatario finale o che svolgono l'attività in ambito locale "non rappresentano un problema rilevante dal punto di vista del rischio di diffusione della malattia sul territorio nazionale". Il Ministero ha diffuso una nota di precisazione, data la "complessità del settore rurale". Data la "complessità del settore rurale", rispetto alle norme di prevenzione conseguenti all'epidemia di influenza aviaria a bassa patogenicità H7N3, la Direzione generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fornito chiarimenti sulle misure ministeriali di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo ( Decreto del Ministro della Salute del 25 giugno 2010).

La nota è stata diramata sentito il parere dell'IZS delle Venezie e, nel ricordare gli obiettivi del provvedimento, chiarisce che "i commercianti e svezzatori che commercializzano i loro animali solo al destinatario finale del circuito (fondo cieco dal punto di vista epidemiologico) o che svolgono l'attività in ambito locale (Regione) non rappresentano un problema rilevante dal punto di vista del rischio di diffusione della malattia sul territorio nazionale".

Questi dunque i chiarimenti sull'accreditamento delle aziende e sulle regole di commercializzazione del pollame.

1. Commercio extraregionale: la commercializzazione all'ingrosso di avicoli effettuata fuori dalla Regione sede dell'azienda produttiva. In questo caso gli animali sono ceduti a altri rivenditori (svezzatori commercianti) elle a loro volta possono effettuare un'ulteriore cessione o ad altri commercianti/svezzatori o a privati. Non è considerata vendita extraregionale la cessione di volatili fuori dal territorio regionale a privati, né direttamente né tramite fiere e mercati. Per effettuare il commercio all'ingrosso è necessario che le aziende garantiscano il rispetto di quanto previsto al punto 3 (requisiti strutturali - gestionali - certificazione) e siano in possesso della certificazione attestante l'accreditamento;
2. Partecipazione a fiere e mercati: le aziende elle cedono gli animati direttamente ai privati in ambito regionale e partecipano a fiere, mostre e mercati non devono garantire il rispetto dei requisiti previsti al punto 3 del Decreto 25 giugno 2010, Pertanto non è previsto l'accreditamento extraregionale nel caso in cui gli animali siano destinati direttamente a soggetti privati (sia che questa cessione avvenga presso la sede dell'allevamento sia presso .mercati, mostre e fiere). Gli svezzatori/commercianti possono in questo caso reintrodurre i volatili invenduti negli allevamenti di origine anche se le Fiere, mostre e mercati sono situati fuori regione. Gli allevatori/commercianti che partecipano a fiere mostre e mercati devono acquisire la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal punto 5 della norma in oggetto. Per gli allevatori che effettuano commercio extraregionale è fatto divieto di reintroduzione di volatili da fiere mostre e mercati;
3. I commercianti/svezzatori che vendono i loro animali esclusivamente sul territorio regionale (sia in allevamento sia a mostre fiere e mercati) non necessitano di certificazioni particolari per l'accreditamento, ferme restando le norme in materia di biosicurezza,

La nota conclude chiarendo che si definisce "attività in ambito regionale" la vendita effettuata presso fiere mostre e mercato regionali o presso la sede produttiva anche a privati che risiedono fuori dal territorio regionale.

 

Allegati
pdf NOTA DELLA DGSA.PDF