Il D.M. 10 settembre 1992 non definisce le attività "da corsa e da equitazione" e l'Agenzia delle Entrate vi ricomprende, arbitrariamente, anche cavalli che non fanno gare e non partecipazioni a manifestazioni sportive. I consulenti fiscali dell'ANMVI, che seguono il caso, ritengono che il proprietario possa inoltrare una istanza di autotutela alle Entrate in ragione del fatto che i cavalli non hanno mai svolto attività sportiva di alcun genere.
In assenza di risposta da parte dell'Ufficio, previa presentazione di un accertamento con adesione, il proprietario potrà usufruire di altri 90 giorni prima di proporre il ricorso alla Commissione tributaria provinciale insistendo che il termine equitazione indica un'attività sportiva che nel caso specifico non è stata mai svolta dai due cavalli.
Secondo i consulenti dell'ANMVI dovrà poi essere l'Ufficio a dimostrare che i cavalli sono da equitazione, intendendosi per tale un'attività sportiva, indice di quel tenore di vita e di reddito che il Fisco va accertando.