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SSN, LINEA GUIDA SUI TAGLI ALLA VOCE PERSONALE

SSN, LINEA GUIDA SUI TAGLI ALLA VOCE PERSONALE
La Conferenza delle Regioni dà una interpretazione alla legge sul contenimento delle spese del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Linee guida con l'obiettivo di "definire univoche direttive interpretative" sull'applicazione della Legge 30luglio , n.122. Omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali anche per quanto riguarda il SSN.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione del 10 febbraio ha licenziato un documento di interpretazione della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di linee guida che hanno l'obiettivo di "definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, anche per quanto riguarda il S.S.N.".

Le linee guida affrontano due aspetti della Legge 122/2010: il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego (contenimento dei trattamenti) e il Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (divieto di assunzione).
Con riferimento al divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del "trattamento ordinariamente spettante per l 'anno 2010", il documento supplisce alla mancanza di una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", procedendo necessariamente procedere in via interpretativa, escludendo le eccezioni di natura variabile, fra le quali rientrano i compensi dei dirigenti medici, veterinari e sanitari per lo svolgimento di prestazioni in regime di libera professione, ivi comprese le prestazioni aggiuntive di cui all' art. 55, comma 2 CCNL 8 giugno 2000. Le linee guida affrontano anche la riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui, il divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell'anno 2010, il contenimento degli aumenti retributivi ex rinnovi contrattuali biennio 2008-2009 e il contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile.

Per quanto attiene il Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali, dal 2011 si abbassa di dieci punti percentuali il tetto della virtuosità che consente di non incorrere nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale (a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto) e con la medesima decorrenza viene introdotto comunque un limite alle assunzioni anche per gli enti virtuosi, consistente nel quinto della spesa delle cessazioni dell'anno 2010.

Dal divieto assoluto di assunzioni e dal limite alle stesse, stabilito nella misura del 20% delle cessazioni dell' anno precedente, sono da escludere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999.

Allegati
pdf LINEA GUIDA APPLICAZIONE LEGGE 30 LUGLIO 2010 N 122.pdf