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FARMACO: PUO’ FATTURARE LA STRUTTURA

FARMACO: PUO’ FATTURARE LA STRUTTURA
Essendo il direttore sanitario il responsabile dell'approvvigionamento delle scorte dei medicinali, "la fatturazione può essere anche intestata alla struttura e non al medico veterinario". La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha risposto a un dubbio interpretativo sollevato dall'ANMVI, riguardante il decreto 28 luglio 2009 sulla disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.

Raggiunta da richieste di chiarimento in merito al DM 28 luglio 2009 relativo ai medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario, l'ANMVI aveva interessato la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario che oggi ha risposto.

A norma dell'articolo 2, punto 2. del Decreto in questione, la detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Il dubbio riguardava situazioni di vendita per scorta a strutture dove è presente un direttore sanitario ed in particolare gli adempimenti di fatturazione in capo agli intermediari operanti nella distribuzione del farmaco. A questi ultimi viene infatti richiesta spesso la fatturazione a nome della struttura e non del Medico Veterinario responsabile dell'acquisto del farmaco.

La nota chiedeva un chiarimento, essendo frequente il caso in cui il soggetto che acquista è una struttura, fermo restando che l'uso e la detenzione come pure l'approvvigionamento (scorta/dotazione di quantitativi di medicinali oltre l'uso contingente per conto proprio o per conto di altre strutture di cura, custodia ed allevamento in cui il veterinario ne è responsabile) restano in capo esclusivo al medico veterinario.

La Direzione Generale risponde oggi che "ai sensi del D.Lvo 193/2006, il titolare degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purchè sussistano valide motivazioni e purchè ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2 del suddetto decreto, da conservarsi per tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo".

"Per quanto sopra- conclude la nota- essendo comunque il direttore sanitario il responsabile dell'approvvigionamento delle scorte dei medicinali, la fatturazione può essere anche intestata alla struttura e non al medico veterinario".

 

Allegati
pdf LA RISPOSTA DELLA DGSAFV.PDF