Raggiunta da richieste di chiarimento in merito al DM 28 luglio 2009 relativo ai medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario, l'ANMVI aveva interessato la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario che oggi ha risposto.
A norma dell'articolo 2, punto 2. del Decreto in questione, la detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Il dubbio riguardava situazioni di vendita per scorta a strutture dove è presente un direttore sanitario ed in particolare gli adempimenti di fatturazione in capo agli intermediari operanti nella distribuzione del farmaco. A questi ultimi viene infatti richiesta spesso la fatturazione a nome della struttura e non del Medico Veterinario responsabile dell'acquisto del farmaco.
La nota chiedeva un chiarimento, essendo frequente il caso in cui il soggetto che acquista è una struttura, fermo restando che l'uso e la detenzione come pure l'approvvigionamento (scorta/dotazione di quantitativi di medicinali oltre l'uso contingente per conto proprio o per conto di altre strutture di cura, custodia ed allevamento in cui il veterinario ne è responsabile) restano in capo esclusivo al medico veterinario.
La Direzione Generale risponde oggi che "ai sensi del D.Lvo 193/2006, il titolare degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purchè sussistano valide motivazioni e purchè ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2 del suddetto decreto, da conservarsi per tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo".
"Per quanto sopra- conclude la nota- essendo comunque il direttore sanitario il responsabile dell'approvvigionamento delle scorte dei medicinali, la fatturazione può essere anche intestata alla struttura e non al medico veterinario".
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LA RISPOSTA DELLA DGSAFV.PDF |