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BOLZANO, IMPOSTA COMUNALE SUI CANI DAL 2011

BOLZANO, IMPOSTA COMUNALE SUI CANI DAL 2011
Federalismo fiscale, patto di stabilità e sovranità fiscale. E' acceso il dibattito al Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano che sta discutendo la previsioni finanziarie del prossimo triennio. L'articolo 25 del disegno di legge della Finanziaria 2011 per l'Alto Adige-Sudtirolo dà la facoltà ai Comuni di tassare il possesso di cani. Previste esenzioni.

Federalismo fiscale, patto di stabilità e sovranità fiscale. E' acceso il dibattito al Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano che sta discutendo la previsioni finanziarie del prossimo triennio.

L'articolo 25 del disegno di legge della Finanziaria 2011 per l'Alto Adige-Sudtirolo, se verrà approvato, istituirà l'imposta comunale sui cani. L'articolo, voluto dal Presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder e dall'Assessore alle Finanze Roberto Bizzo, già stato approvato di misura dalla Terza commissione e sarà votato la prossima settimana in Consiglio provinciale.

La misura dà la facoltà ai Comuni di introdurre l'imposta di 50 euro l'anno per ogni cane. Lo scopo è di realizzare aree verdi per quattro zampe e concorrere alle spese di igiene urbana. Con aumenti fino a 150 euro per i cani "pericolosì" e di "grossa taglia".

Ecco come recita il testo:

Art. 25 - Disegno di legge n. 79/10-XIV di iniziativa giuntale Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è istituita l'imposta comunale sui cani.
2. L'applicazione dell'imposta da parte dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano è facoltativa e ove introdotta è destinata all'apprestamento delle aree cani o al concorso della copertura delle spese di igiene urbana.
3. L'imposta colpisce i cani di qualunque varietà o razza ed è dovuta da chiunque possegga o detenga uno o più cani.
4. L'imposta annuale è stabilita dal Comune entro la misura massima di 50,00 euro per cane; per cani pericolosi e di grossa taglia può essere aumentata fino ad un massimo di 150,00 euro. Per ogni altro cane dello stesso proprietario l'imposta può essere aumentata di 20,00 euro per ciascun animale.
5. Sono esenti dall'imposta:
a) i possessori di cani con reddito inferiore a 35.000,00 euro;
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei non vedenti;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai tre mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'esercito, protezione civile o comunque adibiti a scopi di pubblica utilità;
e) i cani tenuti a scopo di commercio ad esclusione del maschio e della femmina riproduttori che sono soggetti all'imposta;
f) i cani ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
5-bis. I comuni possono stabilire ulteriori esenzioni per i proprietari, possessori e detentori oltre i 65 anni.
6. È soggetto all'imposta di cui al comma 1 chiunque sia proprietario, possessore o comunque detentore di cane iscritto presso l'anagrafe canina istituita presso il Servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.
7. Sono parimenti soggetti all'imposta di cui al comma 1 i proprietari, possessori o comunque detentori
di cani non denunciati presso l'anagrafe canina di cui al comma 6.
8. Il primo pagamento dell'imposta in misura fissa deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di iscrizione all'anagrafe canina ed è ridotta alla metà per coloro che entrano in possesso di cani solo nel secondo semestre dell'anno.
9. Per gli anni successivi la scadenza del pagamento è fissata al 31 gennaio.
10. In caso di omesso o non corretto assolvimento dell'imposta è dovuta la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta annuale.
11. Per i possessori o detentori di cani di cui al comma 7, oltre alla sanzione di cui al comma 10, è dovuta una maggiorazione dell'imposta del 100 per cento.
12. Il Comune applica l'imposta di cui al comma 1 previa adozione di apposita deliberazione con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta e delle relative eventuali sanzioni. In prima applicazione, per il 2011, i Comuni hanno tempo fino al 30 aprile 2011 per adottare la deliberazione.