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ECM, PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

ECM, PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Il parere pro-veritate fornito oggi dall'ufficio legale dell'ANMVI esclude la pretesa dell'obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti e afferma l'insorgenza di profili di illegittimità costituzionale qualora l'assoggettamento fosse reso obbligatorio nei termini in cui il sistema è oggi concepito.

Il parere pro-veritate fornito oggi dall'ufficio legale dell'ANMVI esclude la pretesa dell'obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti e afferma l'insorgenza di profili di illegittimità costituzionale qualora l'assoggettamento fosse reso obbligatorio nei termini in cui il sistema è oggi concepito.

L'ANMVI aveva incaricato l'Avvocato Luigi Camurri dello "Studio Legale Garoli, Mantovani, Camurri e Guereschi" di Cremona, di produrre un parere sull'ECM e in particolare di verificare:

- Se sia effettivamente configurabile nel nostro ordinamento un generale obbligo per gli operatori sanitari libero professionisti di provvedere alla propria formazione sulla base delle rigide prescrizioni dettate dalla normativa nazionale in materia di Formazione Continua in Medicina (sistema ECM).
- Se un eventuale obbligo in tal senso possa presentare profili di illegittimità costituzionale.

Queste le conclusioni del parere dei legali dell'ANMVI:

Obbligo Ecm - "Se l'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 è estremamente esplicito nello stabilire che anche "i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l'obbligo della formazione continua" lo è altrettanto nel prevedere che "ogni eventuale obbligo per gli stessi debba fondarsi su alcune precise garanzie normative ed individuare agevolazioni sui costi supportati".
Appare, pertanto, evidente come la norma citata, pur ponendo in capo ai liberi professionisti un preciso dovere di provvedere alla propria riqualificazione mediante gi strumenti formativi previsti dal sistema nazionale ECM, subordini l'attuazione e la cogenza di tale obbligo alla predisposizione di provvedimenti normativi (al limite anche semplici atti amministrativi) che risolvano le più evidenti problematiche che l'estensione di tale obbligo comporta, attuando le precise garanzie ed introducendo le agevolazioni previste dall'Accordo stesso.
In mancanza di tali norme ben difficilmente il sistema nazionale di Formazione Continua in Medicina disciplinato dall'Accordo del 1° Agosto 2007 potrà essere ritenuto obbligatorio anche per i liberi professionisti, anche in considerazione del fatto che una sua automatica attuazione porrebbe seri profili di illiceità costituzionale".

Profili di illegittimità costituzionale - "Il sistema di Formazione Continua in Medicina disciplinato dagli art. 16 bis e seguenti del D.lgs 502/1992 e dall'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007, qualora venisse ritenuto obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, ivi compresi i libero professionisti, presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale, in quanto violerebbe il principio di "eguaglianza ragionevole" dettato dall'art. 3, 1° comma della Costituzione della Repubblica Italiana ed, introdurrebbe, in violazione del principio, comunitario e costituzionale, di "tutela della libera concorrenza", sostanziali elementi di squilibrio nel mercato delle prestazioni sanitarie".