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STUPEFACENTI, RESTA DA CHIARIRE IL REGISTRO

STUPEFACENTI, RESTA DA CHIARIRE IL REGISTRO
La Legge 58/2010 non modifica l'articolo 42 del Testo Unico per quanto riguarda l'acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Il chiarimento viene dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario. ANMVI: rimane ancora da chiarire la tipologia di registro che i medici veterinari devono usare.

La situazione "registri stupefacenti" profondamente modificata dalla Legge 38/2010 ha generato molta confusione fra i medici veterinari. In risposta alle sollecitazioni avanzate dalla Categoria, laDirezione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fornito oggi alcuni chiarimenti.

La nota ministeriale evidenzia che la Legge 58/2010 non modifica l'articolo 42 del Testo Unico per quanto riguarda l'acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. "Tale articolo, che riguarda anche i medici veterinari, i direttori sanitari e i titolari di gabinetto, prevede l'uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l'impiego dei medicinali stessi da parte del medico. Il registro, che deve essere vidimato e firmato dall'autorità sanitaria locale, non è un modello predefinito da parte del Ministero".

"La Legge 38/2010- prosegue la nota- semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del registro di cui all'articolo 42 attraverso: 1. L'eliminazione dell'art 64 del riferimento all'art. 42; 2. L'introduzione nell'art. 60 dell'obbligo di conservazione del registro di cui all'articolo 42 per due anni dal giorno dell'ultima registrazione".

La nota ministeriale conclude confermando "l'obbligo dell'utilizzo del registro di cui all'articolo 42 da parte dei medici, direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio di professioni sanitarie".

A giudizio dell'ANMVI, rimane ancora non chiarita la tipologia di registro che i medici veterinari devono usare: se il vecchio registro che si usava prima della 38/10 con vidimazione annuale; se il registro in vigore per le farmacie con chiusura di fine anno e con registrazione nelle note anche nelle motivazioni di ciascun impiego; se il registro in vigore per le unità operative delle strutture complesse che prevede la registrazione delle motivazioni di ciascun impiego.

Ad esempio, la Regione Lombardia ha dato indicazione a medici e veterinari di utilizzare lo stesso registro in uso per le farmacie (Art. 60), dove però non è prevista la registrazione della motivazione d'impiego e per il quale va fatta la chiusura di fine anno (cosa che invece non era prevista nel precedente registro ex art. 64).

Un chiarimento in tal senso, sollecitato da ANMVI al Ministero della Salute, consentirebbe un decisivo superamento delle difficoltà generate da una Legge che ha "dimenticato" i medici veterinari.

Allegati
pdf NOTA DELLA DGSA.PDF