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MANCANZA DI PROVA SULLA NATURA DI RANDAGIO

MANCANZA DI PROVA SULLA NATURA DI RANDAGIO
In mancanza di prova sulla natura di animale randagio, il Giudice di Pace di Fasano ha respinto la richiesta di risarcimento danni di un cittadino il cui veicolo era stato danneggiato da "uno dei cani del branco. Nella causa civile erano coinvolti il Comune e della ASL di Brindisi. Per il Giudice, il cane poteva anche essere di proprietà.

"Non è stata fornita la prova che il cane il quale avrebbe provocato i danni al veicolo fosse randagio, essendo rimasta tale qualificazione, solamente enunciata ma mai provata. (...). Nel corso dell'istruttoria non è emerso "nessun decisivo elemento probatorio" a dimostrare la generica indicazione di "branco di cani randagi". Il Giudice di Pace di Fasano ha respinto la richiesta di risarcimento di un cittadino il cui veicolo era stato danneggiato da un cane, un randagio a suo dire, avanzata nei confronti del Comune e della ASL di Brindisi.

Infatti- motiva il Giudice di Pace- un teste, si è limitato a riferire "uno dei cani del branco"; un altro a confermare genericamente la circostanza d'essersi trattato di un branco di cani randagi, "ma nessuno di essi ha chiarito in base a quale considerazione poteva desumersi la natura di randagi di detti cani".

Insomma, "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" e nel caso di specie il cittadino " non ha fornito valida prova sulla natura dei cani costituenti detto branco, ben potendo tutti o proprio quello che avrebbe causato i danni, essere di proprietà di terzi, momentaneamente non custodito".

Il Giudice di Pace si basa anche sulla "Rendicontazione anno 2007", del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario - Sanità Animale Area A- della Asl brindisina: nel territorio comunale, al 31/12 del 2009 erano presenti n. 2.387 cani di proprietà anagrafati; N. 468 cani randagi anagrafati e custoditi in rifugio; N. 374 cani randagi, microchippati, affidati a privati; N. 1.050 cani randagi di sesso femminile sottoposti ad intervento di ovario-isterectomia.

"Ciò dimostra - sostiene il Giudice- la possibile variegata presenza di diversi tipi di animali vaganti nel territorio anche nel corso dell'anno 2009, con la conseguente necessità, in caso di sinistro, della individuazione del loro genere (di proprietà privata o randagi), al fine della esatta riferibilità della responsabilità, in ordine ai danni da questi provocati, in capo al reale proprietario o custode".(fonte: ambientediritto.it)