• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31492

CUCCIOLI, PIU’ VICINO IL REATO DI TRAFFICO

CUCCIOLI, PIU’ VICINO IL REATO DI TRAFFICO
L'approvazione ieri, in Senato, del Ddl 1908 rende più vicina l'introduzione del reato di traffico di cuccioli nell'ordinamento italiano. Il testo passa ora alla Camera. Il Sottosegretario Marini: auspico iter rapido. L'Assemblea riporta a 12 settimane l'età "accertata" sotto la quale le pene contro il traffico e l'introduzione illecita diventano più severe.

Nel Ddl di ratifica della Convenzione europea di Strasburgo sono contenute rilevanti disposizioni, penali e civili, per contrastare il traffico di cuccioli di animali da compagnia, che non potevano essere più ritardate.

I senatori che ieri hanno approvato, con modifiche, il Ddl 1908 hanno sottolineato l'urgenza di introdurle nell'ordinamento nazionale.Il provvedimento passa ora alla Camera dove il Sottosegretario di Stato Francesca Martini si augura possa essere rapidamente licenziato: "Ritengo vada accelerato l'iter completo di approvazione del provvedimento - ha dichiarato il Sottosegretario- con l'ulteriore passaggio alla Camera dopo le modifiche del Senato. Mi preme evidenziare come la parte riguardante l'introduzione illegale di cuccioli dai paesi dell'Est, battaglia condivisa con il Ministro degli Esteri Franco Frattini, abbia ricevuto pieno consenso da entrambi i rami del Parlamento".

I Senatori, con il parere favorevole del Sottosegretario Caliendo hanno approvato il testo proposto dalle Commissioni riunite, accogliendo due emendamenti volti all'articolo 4 (Traffico illecito di animali da compagnia) e all'articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) come emendati dalle Commissioni riunite Giustizia e Esteri. In particolare, viene riportata a 12 settimane l'età di riferimento degli animali al di sotto della quale si applicano le pene più severe, come nel testo governativo originario. Le Commissioni riunite invece avevano proposto di abbassare le settimane a 8. Resta la dizione età "accertata" introdotta dalle Commissioni Giustiza e Esteri.

Articolo 4 (Traffico illecito di animali da compagnia)

(...) La pena e` aumentata se gli animali di cui l comma 1 hanno un'eta` accertata inferiore dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria dottate per contrastare la diffusione i malattie trasmissibili proprie della specie. 

Articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia)  

(...) Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta`accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.