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CHIARIMENTI SULL’USO DELLA FORMALDEIDE NEI MANGIMI

CHIARIMENTI SULL’USO  DELLA FORMALDEIDE NEI MANGIMI
"I prodotti contenenti formaldeide che non figurano nel registro comunitario degli additivi non possono essere utilizzati per il controllo della contaminazione da salmonella, né da altri agenti patogeni, nei prodotti destinati all'alimentazione animale". Lo chiarisce oggi la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario in risposta agli operatori del settore mangimi. Sull'impiego della formaldeide, per il controllo della contaminazione da salmonella e di altri patogeni nei prodotti destinati all'alimentazione animale, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diffuso una circolare. " I prodotti contenenti formaldeide che non figurano nel registro comunitario degli additivi - si legge- non possono essere utilizzati per il controllo della contaminazione da salmonella, né da altri agenti patogeni, nei prodotti destinati all'alimentazione animale".

La nota, diramata oggi, risponde alle numerose richieste di parere avanzate dagli operatori del settore dei mangimi e chiarisce lo status dei prodotti contenenti formaldeide. A detta dei richiedenti, le proprietà biocida possono essere considerate le uniche utili al controllo delle salmonelle e di altri patogeni nei mangimi.

La Direzione ministeriale precisa che la sostanza attiva (formaldeide) " è già autorizzata e presente nel registro comunitario degli additivi destinati all'alimentazione animale con il n. EC 240 quale additivo da utilizzare per il latte scremato destinato ai maiali fino all'età di 6 mesi e per gli insilati destinati a tutte le categorie di animali.

Pertanto, "non è consentito nessun altro utilizzo, diverso da quello sopra riportato nei prodotti destinati all'alimentazione animale, a meno che tale nuovo uso sarà autorizzato a livello comunitario", tramite apposito Regolamento, previa richiesta autorizzativa alla Commissione europea come additivo per mangimi e relativo parere dell'EFSA.

La Direzione ministeriale evidenzia che Commissione Europea è già intervenuta in proposito, dichiarando che i prodotti che contengono formaldeide ricadono sotto il Regolamento 1831/2003, escludendoli dal campo di applicazione della Direttiva sui biocidi (98/8/CE). I prodotti a base di formaldeide, "non possono nemmeno beneficiare della norma transitoria italiana prevista dalla legislazione sui "prodotti biocidi".

Allegati
pdf CIRCOLARE DELLA DGSA.PDF
pdf DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.PDF