L'applicazione della Legge 38/2010 sulla terapia del dolore dovrà trovare espressa previsione anche in campo medico-veterinario e per questo l'ANMVI ha sollecitato il Ministero della Salute ad un esplicito inserimento del paziente animale e del medico veterinario proscrittore nel campo di applicazione della normativa semplificata.
"Questo decreto- chiarisce Giorgio Neri, consulente ANMVI per il farmaco veterinario- in realtà non apporta alcuna novità alla normativa previgente in quanto non fa altro che dare seguito al disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza 16 giugno 2009, integrata e modificata con ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009: "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", recependo la norma stessa e rendendone così di fatto le previsioni a tempo indeterminato".
"Pertanto - prosegue Neri- a norma del decreto in questione trovano definitiva collocazione nella tabella II sezione D i medicinali a base delle sostanze di cui alla tab. III bis individuate nelle "Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone" e le "Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina", che quindi in caso di terapia del dolore severo saranno prescrivibili con ricetta non ripetibile in copia semplice e il cui approvvigionamento e utilizzo non sarà necessario riportare nel registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi".
Allegati |
TABELLA 2 SEZIONE D.pdf |
LEGGE n. 38 del 15 marzo 2010.pdf |