• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

STUPEFACENTI, AGGIORNATE LE TABELLE

STUPEFACENTI, AGGIORNATE LE TABELLE
Il decreto ministeriale che aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope è in vigore dal 3 aprile. Il provvedimento non contiene novità normative, ma consolida la collocazione nella tabella II sezione D dei medicinali a base delle sostanze indicate nella tabella III bis. Con conseguenti semplificazioni. Il 3 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute 31 marzo 2010: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico". Il DM che aggiorna le tabelle stupefacenti ha tra le novità più importanti per il paziente in terapia antidolorifica la semplificazione di accesso ai farmaci oppiacei grazie all'eliminazione del ricettario speciale. Un iter più agevole per tutti, dal medico al farmacista, con l'obiettivo finale del servizio al paziente.

L'applicazione della Legge 38/2010 sulla terapia del dolore dovrà trovare espressa previsione anche in campo medico-veterinario e per questo l'ANMVI ha sollecitato il Ministero della Salute ad un esplicito inserimento del paziente animale e del medico veterinario proscrittore nel campo di applicazione della normativa semplificata.

"Questo decreto- chiarisce Giorgio Neri, consulente ANMVI per il farmaco veterinario- in realtà non apporta alcuna novità alla normativa previgente in quanto non fa altro che dare seguito al disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza 16 giugno 2009, integrata e modificata con ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009: "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", recependo la norma stessa e rendendone così di fatto le previsioni a tempo indeterminato".

"Pertanto - prosegue Neri- a norma del decreto in questione trovano definitiva collocazione nella tabella II sezione D i medicinali a base delle sostanze di cui alla tab. III bis individuate nelle "Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone" e le "Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina", che quindi in caso di terapia del dolore severo saranno prescrivibili con ricetta non ripetibile in copia semplice e il cui approvvigionamento e utilizzo non sarà necessario riportare nel registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi".

 

Allegati
pdf TABELLA 2 SEZIONE D.pdf
pdf LEGGE n. 38 del 15 marzo 2010.pdf