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PELLICCE DI CANE E GATTO, CDM APPROVA SANZIONI

PELLICCE DI CANE E GATTO, CDM APPROVA SANZIONI
Il Consiglio dei Ministri ha allineato l'ordinamento nazionale a quello europeo, in particolare al Regolamento 1523/2007. Con il Decreto legislativo approvato nell'ultima seduta, Palazzo Chigi vieta e sanziona il commercio di prodotti che contengano pellicce di cane o gatto. Attuata la delega conferita all'Esecutivo dalla Comunitaria 2007. Con l'approvazione del relativo Decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha allineato l'ordinamento nazionale a quello europeo, in particolare al Regolamento 1523/2007, con i pareri favorevoli della Conferenza Stato Regioni e delle commissioni parlamentari.

L'articolo 1 del provvedimento prevede una disciplina integrativa della Legge 189/2004 vietando la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori la Comunità Europea di pellicce di cane e di gatto nonché di pelli, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria realizzati in tutto o in parte con queste pellicce.

Le sanzioni penali vanno dall'arresto da tre mesi a un anno nei casi più gravi, mentre la sanzione amministrativa va dai 5mila ai 100mila euro, oltre alla confisca e la distruzione del materiale anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti. E' il Regolamento 1253/2007 a prevedere che gli Stati membri stabiliscano "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive".

La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del Regolamento, anche in ambito doganale, entro il 31 dicembre 2010.