Nel caso specifico i giudici delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta versata dal professionista in quanto le attrezzature limitate ed i ridotti compensi erogati a terzi potevano far ritenere che non vi fosse il requisito dell'autonoma organizzazione.
Per la Cassazione, al contrario, si deve presumere che in uno studio associato vi sia un'organizzazione autonoma di strutture e di mezzi, anche se limitata in termini di valore economico. Ciò in quanto i professionisti che costituiscono uno studio associato lo fanno con l'intento di " avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività".
Questo fa quindi presumere che il reddito prodotto non derivi solo dalla professionalità personale, salvo prova contraria tutta da dimostrare. Quindi il reddito del libero professionista deve essere soggetto all'IRAP nel caso in cui non si riesca a dimostrare che questo derivi, anche con presentazione dei documenti che attestano i costi sostenuti, esclusivamente da attività personale.