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OPERAZIONE TRASPARENZA E PRIVACY DEI VETERINARI SSN

OPERAZIONE TRASPARENZA  E PRIVACY DEI VETERINARI SSN
La pubblicazione on line dei dati del personale della PA non può riguardare informazioni che non siano funzionali alla finalità di trasparenza. Il Sindacato della dirigenza veterinaria indica i "paletti" da rispettare nell'informare il pubblico su retribuzioni, curricula e assenza: accessi maggiormente selettivi e mirati a conoscere i soli dati personali coerenti con gli scopi della norma.

La pubblicazione dei dati relativi al personale sul sito internet delle amministrazioni pubbliche non può riguardare informazioni che non siano funzionali alla finalità di trasparenza. E' questo il parere dei legali del Sivemp che hanno analizzato le implicazioni della norma sul piano della privacy. Nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 69, occorrerà che le amministrazioni, si legge nel parere, si attengano ad alcuni principi, sia per quanto riguarda la fase di raccolta dei dati che la loro "diffusione".


L'operazione trasparenza voluta dal Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, che dispone la pubblicazione delle retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici professionali dei dirigenti nonchè i tassi di assenza e presenza del personale, aveva suscitato non poche perplessità, soprattutto in riferimento al suo coordinamento con il Codice della privacy. il parere legale commissionato dal Sivemp dà le indicazioni per la raccolta e la pubblicazione dei dati per bilanciare le esigenze di trasparenza con il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona.


I dati pubblicati sul sito internet dell'amministrazione non devono essere reperibili utilizzando qualsiasi motore di ricerca, bensì facendo ricorso esclusivamente a quello interno al sito in questione. Questa soluzione è stata espressamente indicata dal Garante in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e mirati a conoscere i soli dati personali coerenti con gli scopi della norma.
I dati relativi alle assenze del personale dovranno essere indicati "in forma aggregata" per ogni ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale.
Il dato relativo alla retribuzione dei dirigenti deve riguardare esclusivamente gli emolumenti percepiti - secondo le diverse voci di cui la retribuzione si compone - in forza del solo contratto individuale di lavoro. Così anche la voce "altro", contenuta nel modello allegato alla circolare ministeriale 3/2009, va riferita a emolumenti comunque compresi nel contratto individuale
I curricula raccolti dall'amministrazione devono contenere informazioni pertinenti all'incarico svolto dal dirigente e devono essere, in ogni caso, esposti in forma "sintetica", non eccedenti cioè rispetto il fine della norma.
Infine, il parere legale sottolinea "l'opportunità che l'amministrazione provveda a segnalare l'ipotesi in cui l'interessato abbia esplicitamente negato (in base all'articolo 23 del Codice della privacy) il proprio consenso al trattamento da parte di terzi di dati personali pubblicati sul sito dell'amministrazione.